Art. 17.
                  Regolamento della polizia locale
    1.  Le  province,  le  comunita'  montane  ed  i comuni singoli o
associati, in cui sia operante un corpo o servizio di polizia locale,
con regolamento ne definiscono l'organizzazione e l'attivita'.
    2.  L'organizzazione  e  la  dotazione  organica sono determinate
dagli  enti  locali, fermo restando i parametri di cui all'art. 12 ed
il  disposto  dell'art.  10, comma 2, in conformita' e sulla base dei
seguenti criteri:
      a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
      b) estensione,  morfologia  e  suddivisione  del  territorio in
circoscrizioni o frazioni;
      c) sviluppo  chilometrico delle strade, densita' e complessita'
del traffico;
      d) sviluppo   edilizio   e   dei   caratteri   urbanistici  del
territorio;
      e) tipo e quantita' degli insediamenti industriali, commerciali
e del terziario in genere;
      f) importanza  turistica  della localita' e conseguente aumento
stagionale della popolazione;
      g) indice  di  motorizzazione, delle fasce orarie di necessita'
operativa e violazione delle norme;
      h) caratteristiche socio-economiche del territorio;
      i) presenza scolastica;
      l) presenza   di   nodi   stradali   e  strutture  portuali  ed
aeroportuali;
      m) altre rilevanti esigenze di efficienza e funzionalita'.