Art. 17. Regolamento della polizia locale 1. Le province, le comunita' montane ed i comuni singoli o associati, in cui sia operante un corpo o servizio di polizia locale, con regolamento ne definiscono l'organizzazione e l'attivita'. 2. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli enti locali, fermo restando i parametri di cui all'art. 12 ed il disposto dell'art. 10, comma 2, in conformita' e sulla base dei seguenti criteri: a) popolazione residente, temporanea e fluttuante; b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni; c) sviluppo chilometrico delle strade, densita' e complessita' del traffico; d) sviluppo edilizio e dei caratteri urbanistici del territorio; e) tipo e quantita' degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere; f) importanza turistica della localita' e conseguente aumento stagionale della popolazione; g) indice di motorizzazione, delle fasce orarie di necessita' operativa e violazione delle norme; h) caratteristiche socio-economiche del territorio; i) presenza scolastica; l) presenza di nodi stradali e strutture portuali ed aeroportuali; m) altre rilevanti esigenze di efficienza e funzionalita'.