Art. 19.
                    Norma finanziaria e procedure
    1.  Agli  oneri  derivanti dall'applicazione della presente legge
per  l'anno  finanziario  corrente si provvede con lo stanziamento in
termini  di  competenza  e  di cassa dell'importo iscritto all'unita'
previsionale  di  base 6.23.106 dello stato di previsione della spesa
incrementato di Euro 325.000 mediante prelievo della occorrente somma
dalla  u.p.b.  7.29.65  -  cosi'  come  fissato dalla legge regionale
3 marzo 2003, n. 5.
    2.  La giunta regionale provvede alle necessarie variazioni fra i
capitoli  di  spesa  della  u.p.b.  indicata al comma 1. Per gli anni
successivi si provvede con la legge di bilancio.