Art. 19. Norma finanziaria e procedure 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario corrente si provvede con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa dell'importo iscritto all'unita' previsionale di base 6.23.106 dello stato di previsione della spesa incrementato di Euro 325.000 mediante prelievo della occorrente somma dalla u.p.b. 7.29.65 - cosi' come fissato dalla legge regionale 3 marzo 2003, n. 5. 2. La giunta regionale provvede alle necessarie variazioni fra i capitoli di spesa della u.p.b. indicata al comma 1. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.