Art. 12. Comitato per la cooperazione e la solidarieta' internazionale 1. E' istituito presso la giunta regionale il comitato per la cooperazione e la solidarieta' internazionale composto da: a) il presidente della giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede; b) tre esperti di comprovata esperienza in materia nominati dal consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza; c) due rappresentanti designati dalle universita' aventi sede nella regione; d) un rappresentante designato dalla direzione scolastica regionale; e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'ANCI; f) un rappresentante designato dalla federazione regionale dell'AICCRE; g) un rappresentante designato dall'UPI; h) un rappresentante designato dall'unione regionale delle CCIAA; i) due rappresentanti designati d'intesa dalle organizzazioni non governative delle Marche riconosciute dal Ministero degli affari esteri; j) tre rappresentanti designati d'intesa dalle associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'art. 15; k) un componente designato dalla consulta regionale dell'immigrazione di cui alla legge regionale 2 marzo 1998, n. 2; l) un rappresentante designato d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle Marche. 2. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, si procede comunque alla nomina, fatta salva l'integrazione successiva, sulla base delle designazioni pervenute. 3. Alla nomina dei componenti del comitato provvede con proprio decreto il presidente della giunta regionale; il comitato rimane in carica per l'intera durata della legislatura. 4. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro del comitato, per la sua sostituzione si procede secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 5. Il comitato e' convocato dal presidente. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti. 6. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere parere sul piano triennale degli interventi e su quello annuale di attuazione di cui agli articoli 9 e 10. Puo' riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. 8. Il presidente del comitato puo' invitare a partecipare ai lavori dello stesso i rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti posti in esame. 9. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente per materia. 10. La partecipazione ai lavori del comitato e' gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.