Art. 13.
              Compiti del comitato per la cooperazione
                  e la solidarieta' internazionale
    1.   Il   comitato   per   la   cooperazione  e  la  solidarieta'
internazionale  e'  organismo consultivo per le attivita' inerenti il
conseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1, ed in particolare:
      a) esprime pareri sul piano triennale e su quello annuale;
      b) avanza   proposte,  suggerimenti  e  segnala  iniziative  in
materia.
    2.  Il parere di cui al comma 1, lettera a), deve essere espresso
entro  sessanta  giorni  dal ricevimento della richiesta per il piano
triennale  ed  entro trenta giorni per il piano annuale; decorsi tali
termini si prescinde dal parere.