Art. 15. Associazione «Universita' per la pace» 1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, promuove unitamente ad altri enti pubblici e privati la costituzione dell'associazione «Universita' per la pace» con sede ad Ascoli Piceno per favorire iniziative in sostegno della cultura della pace. 2. Lo statuto dell'associazione, senza scopo di lucro, deve prevedere: a) l'eventuale adesione in aggiunta i fondatori, di altri enti pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale; b) le quote associative; c) le quote di partecipazione al fondo di gestione. 3. L'associazione di cui al comma 1 svolge attivita' di ricerca e promozione della conoscenza e della diffusione delle tematiche relative alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani. A questo fine: a) realizza un centro di documentazione collegato con le banche dati nazionali, europee ed internazionali; b) provvede alla produzione di materiale didattico e informativo e alla divulgazione di materiale fornito dalle istituzioni nazionali e sovranazionali; c) promuove programmi di educazione sui temi della mondialita' e della pace, specialmente nell'ambito scolastico in accordo e con la collaborazione dei competenti organi scolastici al fine di sviluppare la cultura di pace e solidarieta'; d) promuove progetti e campagne nazionali di solidarieta' internazionale, convegni, tavole rotonde e seminari, stage sui temi della pace; e) sviluppa relazioni e collaborazioni con i piu' qualificati centri di ricerca, nonche' con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali, internazionali che operano per la pace ed i diritti umani nel mondo, e con enti locali delle Marche. 4. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e' autorizzato a compiere gli atti necessari a promuovere la costituzione dell'associazione. 5. Il consiglio regionale provvede alla nomina della rappresentanza della Regione nell'associazione.