Art. 15.
               Associazione «Universita' per la pace»
    1.  La  Regione,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore della
presente  legge, promuove unitamente ad altri enti pubblici e privati
la  costituzione dell'associazione «Universita' per la pace» con sede
ad  Ascoli  Piceno  per favorire iniziative in sostegno della cultura
della pace.
    2.  Lo  statuto  dell'associazione,  senza  scopo  di lucro, deve
prevedere:
      a) l'eventuale  adesione in aggiunta i fondatori, di altri enti
pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale;
      b) le quote associative;
      c) le quote di partecipazione al fondo di gestione.
    3. L'associazione di cui al comma 1 svolge attivita' di ricerca e
promozione  della  conoscenza  e  della  diffusione  delle  tematiche
relative  alla  promozione  della  cultura  della  pace e dei diritti
umani. A questo fine:
      a) realizza un centro di documentazione collegato con le banche
dati nazionali, europee ed internazionali;
      b) provvede   alla   produzione   di   materiale   didattico  e
informativo   e   alla   divulgazione   di  materiale  fornito  dalle
istituzioni nazionali e sovranazionali;
      c) promuove  programmi di educazione sui temi della mondialita'
e della pace, specialmente nell'ambito scolastico in accordo e con la
collaborazione dei competenti organi scolastici al fine di sviluppare
la cultura di pace e solidarieta';
      d) promuove  progetti  e  campagne  nazionali  di  solidarieta'
internazionale,  convegni,  tavole rotonde e seminari, stage sui temi
della pace;
      e) sviluppa  relazioni  e collaborazioni con i piu' qualificati
centri  di  ricerca,  nonche'  con  i movimenti e le reti associative
regionali,  nazionali,  internazionali  che  operano per la pace ed i
diritti umani nel mondo, e con enti locali delle Marche.
    4.   Il   presidente   della   giunta   regionale,   su  conforme
deliberazione  della  stessa,  e'  autorizzato  a  compiere  gli atti
necessari a promuovere la costituzione dell'associazione.
    5.   Il   consiglio   regionale   provvede   alla   nomina  della
rappresentanza della Regione nell'associazione.