Art. 16. Registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarieta' internazionale 1. E' istituito presso la giunta regionale il registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarieta' internazionale. 2. Possono essere iscritte le associazioni che: a) non perseguono scopi di lucro; b) hanno una struttura sociale a base democratica; c) prevedono, nell'atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della solidarieta' internazionale; d) svolgono attivita' da almeno tre anni nella Regione. 3. Dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni, con sede legale nella Regione, possono presentare al presidente della giunta regionale apposita domanda corredata da: a) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) una relazione sull'attivita' svolta. 4. L'iscrizione nel registro e' disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.