Art. 16.
           Registro regionale delle associazioni operanti
            per la pace, i diritti umani, la cooperazione
                  e la solidarieta' internazionale
    1.  E' istituito presso la giunta regionale il registro regionale
delle  associazioni  operanti  per  la  pace,  i  diritti  umani,  la
cooperazione e la solidarieta' internazionale.
    2. Possono essere iscritte le associazioni che:
      a) non perseguono scopi di lucro;
      b) hanno una struttura sociale a base democratica;
      c) prevedono,  nell'atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in
forma  esclusiva  o prevalente, iniziative culturali ed assistenziali
nel  campo  dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della
solidarieta' internazionale;
      d) svolgono attivita' da almeno tre anni nella Regione.
    3.  Dall'entrata  in vigore della presente legge le associazioni,
con sede legale nella Regione, possono presentare al presidente della
giunta regionale apposita domanda corredata da:
      a) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
      b) una relazione sull'attivita' svolta.
    4.   L'iscrizione  nel  registro  e'  disposta  con  decreto  del
dirigente  della  struttura  regionale competente entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della domanda.