Art. 17.
                       Gruppi di coordinamento
    1.  Al  fine  di  promuovere  e  sostenere il coordinamento degli
interventi,  la  programmazione  degli  stessi  per  area geografica,
nonche'  per  coordinare il reperimento delle risorse finanziarie, il
dirigente della competente struttura regionale convoca periodicamente
gruppi  di  coordinamento  tra  tutti  i  soggetti  interessati  agli
interventi in una determinata area geografica o tematica.