Art. 13.
Trasporto  e  detenzione dei richiami vivi di cattura per l'attivita'
                              venatoria

    1.  Il trasporto e la detenzione dei richiami vivi di cattura per
l'attivita' venatoria sono soggetti alle seguenti modalita' minime:
      a) per  la  specie  allodola,  gabbie  tradizionali  di legno o
materiale  plastico,  lunghe cm 20, larghe cm 15, alte cm 20 e aventi
il  fondo formato anche da sbarrette metalliche. Ciascuna gabbia puo'
contenere un solo esemplare;
      b) per  le  specie  merlo,  cesena,  tordo  bottaccio  e  tordo
sassello,  gabbie  tradizionali di legno o materiale plastico, lunghe
cm  30,  larghe  cm 25, alte cm 25 e aventi il fondo formato anche da
sbarrette   metalliche.   Ciascuna  gabbia  puo'  contenere  un  solo
esemplare;
      c) per  le  specie  pavoncella e colombaccio, ceste o cassette,
aventi  il  tetto  in  tela, dimensioni rapportate al numero dei capi
trasportati e altezza non inferiore a cm 40.
    2.  Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e
b),  possono  essere  utilizzate  in alternativa ceste o cassette con
tetto   in  tela  e  dimensione  rapportata  al  numero  di  soggetti
trasportati.  Ogni  cesta o cassetta non deve comunque contenere piu'
di dieci capi.