Art. 22.
                          Norme transitorie
    1. I procedimenti in corso in attuazione della legge regionale n.
38  del  1999  sono  disciplinati,  fino alla loro conclusione, dalla
medesima legge.
    2.  L'Art.  9,  commi  4 e 5, trova applicazione anche nelle more
dell'adozione degli strumenti di cui all'Art. 4, comma 2, all'Art. 7,
ed all'Art. 17, comma 4.
    3.  Fino  alla  costituzione  dei coordinamenti provinciali degli
enti  di servizio civile, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'Art. 7 della legge regionale n. 38 del 1999.
    4.  Per  quanto  non espressamente indicato nella presente legge,
nel  documento  di  programmazione  triennale  regionale  e nei piani
annuali  attuativi  del  servizio  civile  regionale51  applicano  le
previsioni  contenute  nella  legge  n.  230  del  1998 e nel decreto
legislativo n. 77 del 2002.
    5.  Le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti
obiettori   di   coscienza   fino   alla   sospensione   dell'obbligo
costituzionale dl leva. Nel periodo di sospensione di tale obbligo la
scelta  dell'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi
ed  alla  violenza  continua ad essere tutelata ai sensi dell'art. 12
della presente legge.