Art. 22. Norme transitorie 1. I procedimenti in corso in attuazione della legge regionale n. 38 del 1999 sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalla medesima legge. 2. L'Art. 9, commi 4 e 5, trova applicazione anche nelle more dell'adozione degli strumenti di cui all'Art. 4, comma 2, all'Art. 7, ed all'Art. 17, comma 4. 3. Fino alla costituzione dei coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 38 del 1999. 4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale51 applicano le previsioni contenute nella legge n. 230 del 1998 e nel decreto legislativo n. 77 del 2002. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti obiettori di coscienza fino alla sospensione dell'obbligo costituzionale dl leva. Nel periodo di sospensione di tale obbligo la scelta dell'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi ed alla violenza continua ad essere tutelata ai sensi dell'art. 12 della presente legge.