Art. 23.
                          Norma finanziaria
    1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente
legge,  la  Regione  fa  fronte  mediante  l'istituzione  di un Fondo
regionale  per il servizio civile, articolato in appositi capitoli da
allocarsi  nelle  competenti  unita'  previsionali di base, che sara'
dotato  della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della
legge  annuale  di  bilancio, a norma di quanto previsto dall'Art. 37
della  legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile
della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  legge  regionale
6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
    2.  Al  finanziamento  del fondo regionale per il servizio civile
possono concorrere risorse statali e comunitarie.
    3. Per le stesse finalita' di spesa previste dalla presente legge
possono  direttamente  provvedere le risorse degli enti locali, delle
aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona,  delle aziende unita'
sanitarie  locali  e  delle  aziende ospedaliere, degli altri enti di
servizio  civile  iscritti  nell'elenco  regionale,  nonche' la quota
parte  del  Fondo speciale regionale del volontariato di cui all'art.
15,  comma  3,  della  legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul
volontariato)  che,  in  accordo  con il comitato di gestione, di cui
all'Art.  2  del  decreto  del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro  per  la  solidarieta'  soci  come dei fondi speciali per il
volontariato  presso le regioni), sia stato eventualmente vincolato a
sostenere  la progettualita' nell'ambito del servizio civile a favore
delle organizzazioni di volontariato.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 20 ottobre 2003
                               ERRANI