Art. 23. Norma finanziaria 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un Fondo regionale per il servizio civile, articolato in appositi capitoli da allocarsi nelle competenti unita' previsionali di base, che sara' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto previsto dall'Art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). 2. Al finanziamento del fondo regionale per il servizio civile possono concorrere risorse statali e comunitarie. 3. Per le stesse finalita' di spesa previste dalla presente legge possono direttamente provvedere le risorse degli enti locali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, degli altri enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, nonche' la quota parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) che, in accordo con il comitato di gestione, di cui all'Art. 2 del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarieta' soci come dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), sia stato eventualmente vincolato a sostenere la progettualita' nell'ambito del servizio civile a favore delle organizzazioni di volontariato. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 20 ottobre 2003 ERRANI