Art. 10.
Integrazione socio sanitaria
1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione
tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle
indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 229/1999, e piu'
specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali.
2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione
dei livelli di assistenza socio sanitari piu' precisamente definiti
nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri
finanziari, come dall'allegata tabella «A».