Art. 10.
                    Integrazione socio sanitaria
    1.  La  Regione,  in misura prioritaria, favorisce l'integrazione
tra  il  sistema  sanitario  e  quello  sociale,  nel  rispetto delle
indicazioni  contenute  nel  decreto  legislativo n. 229/1999, e piu'
specificatamente  contenuti nel Piano sanitario regionale e nel piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali.
    2.  Tale  integrazione  viene garantita attraverso l'applicazione
dei  livelli  di assistenza socio sanitari piu' precisamente definiti
nelle  prestazioni,  nelle  fonti  normative  e  nei  relativi  oneri
finanziari, come dall'allegata tabella «A».