Art. 10. Integrazione socio sanitaria 1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 229/1999, e piu' specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. 2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari piu' precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella «A».