Art. 11.
                       Funzioni della Regione
    1.   Nell'ambito   delle   proprie  funzioni  di  programmazione,
indirizzo  e  coordinamento,  sono  di  competenza  della  Regione le
seguenti funzioni amministrative:
      a) l'adozione  del  Piano  regionale  degli  interventi  e  dei
servizi  sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-
sanitaria  e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della
formazione professionale e del lavoro;
      b) la  raccolta  e  l'elaborazione  dei dati sui bisogni, sulle
risorse  e  sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando
l'osservatorio  regionale  dei  servizi sociali e delle condizioni di
poverta'  e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed
in   raccordo   con  il  livello  nazionale,  provinciale  e  locale,
attraverso  l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per
la  valutazione  dello stato sociale uniforme per tutto il territorio
regionale;
      c) la definizione, di concerto con gli enti locali interessati,
degli  ambiti  territoriali  ottimali  per  la  gestione dei servizi,
nonche'  gli  strumenti e le modalita' di intervento per la creazione
dei sistemi locali dei servizi sociali;
      d) la  definizione,  sulla  base  dei requisiti minimi definiti
dallo  Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la
vigilanza  delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica,
ONLUS e del Terzo settore e/o privata;
      e) l'istituzione,  sulla  base  di  indicatori di qualita', del
registro  dei  soggetti  autorizzati  all'erogazione  di interventi e
servizi sociali
      f) la  definizione dei requisiti di qualita' per gli interventi
e le prestazioni sociali;
      g) la  definizione,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite a
livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte
dei comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione
del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
      h) la  promozione  e  il  coordinamento di azioni di assistenza
tecnica  per  la  istituzione e la gestione degli interventi da parte
degli  enti locali, nonche' per gli enti gestori dei servizi sociali,
predisponendo  metodi  e  strumenti  di  controllo di gestione atti a
valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
      i) la  gestione  di  finanziamenti previsti da specifiche leggi
regionali  di  promozione  in materia di servizi sociali, fatta salva
quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
      j) la  promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di
servizi  in  grado  di  coordinare  le  risorse  umane  e finanziarie
presenti  a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate
a livello europeo;
      k) la  programmazione,  l'indirizzo  e  il  coordinamento delle
attivita'  formative per il personale dei servizi sociali, nonche' la
vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attivita';
      l) la  definizione degli standard formativi degli operatori dei
servizi  sociali,  nell'ambito  dei requisiti generali definiti dallo
Stato,  nonche'  la predisposizione ed il finanziamento dei piani per
la  formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attivita'
sociali;
      m) la  definizione  dei  criteri  per  la  determinazione delle
tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
      n) la  concessione,  in  regime  di  convenzione con l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  ai  sensi della legge
regionale n. 20 del 19 ottobre 2001;
      o) l'esercizio  dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti
locali  inadempienti  rispetto  a  quanto stabilito dagli articoli 6,
comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della legge n. 328/2000;
      p) istituzione,  tenuta  e pubblicazione del registro regionale
dei  soggetti  autorizzati all'esercizio delle attivita' disciplinate
dalla presente legge.
    2. La Regione, altresi':
      a) provvedere alla concertazione dei soggetti e degli organismi
che  operano  nel terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e delle
associazioni sociali, nonche' delle IPAB;
      b) prevede   incentivi  a  favore  degli  enti  locali  che  si
associano,  secondo  le  forme  previste dalla normativa vigente, per
l'espletamento  dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli
ambiti   territoriali  coincidenti  con  i  distretti  sanitari  gia'
operanti  per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una
quota del Piano regionale;
      c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo
Stato  per  obiettivi  ed  interventi  di  settore  nonche', in forma
sussidiaria,  a  cofinanziare  interventi e servizi sociali derivanti
dai  provvedimenti  regionali  di  trasferimento  e  delega agli enti
locali di funzioni amministrative;
      d) adotta;  al  fine  di  favorire  la pluralita' di offerta di
servizi,  sulla  base  dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento del
governo,  specifici  indirizzi  per regolamentare i rapporti tra enti
locali   e  terzo  settore,  privilegiando  il  sistema  dell'appalto
concorso   per   consentire  allo  stesso  di  esprimere  la  propria
progettualita';
      e) disciplina   sulla  base  dei  principi  della  legge-quadro
sull'assistenza  sociale  e  di  atti  di indirizzo, le modalita' per
valorizzare l'apporto del volontariato;
      f) disciplina  le procedure amministrative, le modalita' per la
presentazione  dei  reclami  da  parte  degli  utenti  e  l'eventuale
istituzione di uffici di tutela degli utenti;
      g) promuove e realizza attivita' di studio e ricerca a sostegno
delle   attivita'   previste  al  comma  1,  in  particolare  per  la
predisposizione  del  piano  regionale degli interventi e dei servizi
sociali,  di  cui  all'Art.  18,  e  per l'avvio e l'attuazione della
riforma, di cui alla presente legge.
    3.  Nell'ambito  degli indirizzi definiti dal piano nazionale, la
Regione disciplina le modalita' per il rilascio, da parte dei comuni,
dell'autorizzazione   all'erogazione   di   servizi   sperimentali  e
innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti
richiesti  per l'accreditamento e definisce strumenti per la verifica
dei risultati.