Art. 11. Funzioni della Regione 1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative: a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio- sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro; b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di poverta' e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale; c) la definizione, di concerto con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonche' gli strumenti e le modalita' di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali; d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata; e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualita', del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali f) la definizione dei requisiti di qualita' per gli interventi e le prestazioni sociali; g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni; h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli enti locali, nonche' per gli enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi; i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega; j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo; k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' formative per il personale dei servizi sociali, nonche' la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attivita'; l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonche' la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attivita' sociali; m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati; n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi della legge regionale n. 20 del 19 ottobre 2001; o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della legge n. 328/2000; p) istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge. 2. La Regione, altresi': a) provvedere alla concertazione dei soggetti e degli organismi che operano nel terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e delle associazioni sociali, nonche' delle IPAB; b) prevede incentivi a favore degli enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari gia' operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale; c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonche', in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli enti locali di funzioni amministrative; d) adotta; al fine di favorire la pluralita' di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualita'; e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato; f) disciplina le procedure amministrative, le modalita' per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti; g) promuove e realizza attivita' di studio e ricerca a sostegno delle attivita' previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'Art. 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge. 3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal piano nazionale, la Regione disciplina le modalita' per il rilascio, da parte dei comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento e definisce strumenti per la verifica dei risultati.