Art. 11.
Funzioni della Regione
1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione,
indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le
seguenti funzioni amministrative:
a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-
sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della
formazione professionale e del lavoro;
b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle
risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando
l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di
poverta' e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed
in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale,
attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per
la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio
regionale;
c) la definizione, di concerto con gli enti locali interessati,
degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi,
nonche' gli strumenti e le modalita' di intervento per la creazione
dei sistemi locali dei servizi sociali;
d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti
dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la
vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica,
ONLUS e del Terzo settore e/o privata;
e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualita', del
registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e
servizi sociali
f) la definizione dei requisiti di qualita' per gli interventi
e le prestazioni sociali;
g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a
livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte
dei comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione
del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza
tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte
degli enti locali, nonche' per gli enti gestori dei servizi sociali,
predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a
valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi
regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva
quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di
servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie
presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate
a livello europeo;
k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle
attivita' formative per il personale dei servizi sociali, nonche' la
vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attivita';
l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei
servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo
Stato, nonche' la predisposizione ed il finanziamento dei piani per
la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attivita'
sociali;
m) la definizione dei criteri per la determinazione delle
tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi della legge
regionale n. 20 del 19 ottobre 2001;
o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti
locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6,
comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della legge n. 328/2000;
p) istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale
dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' disciplinate
dalla presente legge.
2. La Regione, altresi':
a) provvedere alla concertazione dei soggetti e degli organismi
che operano nel terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e delle
associazioni sociali, nonche' delle IPAB;
b) prevede incentivi a favore degli enti locali che si
associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per
l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli
ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari gia'
operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una
quota del Piano regionale;
c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo
Stato per obiettivi ed interventi di settore nonche', in forma
sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti
dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli enti
locali di funzioni amministrative;
d) adotta; al fine di favorire la pluralita' di offerta di
servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del
governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti
locali e terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto
concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria
progettualita';
e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro
sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalita' per
valorizzare l'apporto del volontariato;
f) disciplina le procedure amministrative, le modalita' per la
presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale
istituzione di uffici di tutela degli utenti;
g) promuove e realizza attivita' di studio e ricerca a sostegno
delle attivita' previste al comma 1, in particolare per la
predisposizione del piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali, di cui all'Art. 18, e per l'avvio e l'attuazione della
riforma, di cui alla presente legge.
3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal piano nazionale, la
Regione disciplina le modalita' per il rilascio, da parte dei comuni,
dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e
innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti
richiesti per l'accreditamento e definisce strumenti per la verifica
dei risultati.