Art. 12. Funzioni delle province 1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'Art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali; b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali; c) promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei piani di zona, in collaborazione con i comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del piano medesimo.