Art. 12.
Funzioni delle province
1. Le province concorrono alla programmazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in
concordanza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dall'Art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328;
a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e
qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e
sollecitazione dei comuni, in vista della programmazione e
dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;
b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale
fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il
supporto necessario per il coordinamento degli interventi
territoriali;
c) promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di
formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di
base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla
attuazione dei piani di zona, in collaborazione con i comuni e gli
altri soggetti interessati alla programmazione del piano medesimo.