Art. 13.
                         Funzioni dei comuni
    1.   I   comuni   sono  titolari  delle  funzioni  amministrative
concernenti   gli  interventi  sociali  svolti  a  livello  locale  e
concorrono   alla   programmazione   regionale.  Tali  funzioni  sono
esercitate   adottando   sul  piano  territoriale  gli  assetti  piu'
funzionali  alla  gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini,
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
    2.  Ai  comuni,  oltre  ai  compiti  gia'  trasferiti a norma del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
alle funzioni attribuite ai sensi dell'Art. 132, comma 1, del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  e  legge regionale n. 34/2002,
attuativa  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettano,
nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata
dalla  Regione,  in  forma  singola, associata o consorziata mediante
gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attivita':
      a) programmazione,  progettazione,  realizzazione  del  sistema
locale  dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorita' e dei
settori  di  innovazione  attraverso  la  concertazione delle risorse
umane  e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli enti e delle
organizzazioni di cui all'Art. 1, comma 2 della presente legge;
      b) erogazione  dei  servizi,  delle prestazioni economiche, nei
limiti  di  cui  all'Art.  6,  comma  2,  lettera  b), della legge n.
328/2000,  e  dei  titoli  per l'acquisto di servizi sociali, nonche'
delle  attivita'  assistenziali gia' di competenza delle province, ai
sensi  dell'Art.  8,  comma  5,  legge  n. 328/2000, con le modalita'
stabilite dalla presente legge regionale;
      c) autorizzazione,   accreditamento  e  vigilanza  dei  servizi
sociali  e  delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e
delle  comunita' di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a
gestione  pubblica  o  degli  enti  di cui all'Art. 1, comma 5, della
legge  n.  328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente
legge;
      d) istituzione  di  uno  sportello  unico  dei  servizi sociali
presso  i  comuni  singoli o associati, anche con personale di cui al
successivo Art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale;
      e) partecipazione  al  procedimento  per l'individuazione degli
ambiti territoriali;
      f) definizione  dei  parametri  di valutazione delle condizioni
per  l'accesso  prioritario  alle  prestazioni  e  ai  servizi di cui
all'Art. 2, comma 3, della legge n. 328/2000.
    3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i comuni provvedono a:
      a) promuovere,  nell'ambito  del  sistema  locale  del  sistema
integrato  degli  interventi  e  dei  servizi  sociali, risorse delle
collettivita'  locali  tramite forme innovative di collaborazione per
lo   sviluppo   di   interventi  di  auto-aiuto  e  per  favorire  la
reciprocita' tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
      b) coordinare  programmi  e  attivita'  degli  enti che operano
nell'ambito  territoriale di competenza, secondo le modalita' fissate
dalla  Regione,  tramite  collegamenti  operativi  tra  i servizi che
realizzano  attivita' volte all'integrazione sociale ed intese con le
aziende  sanitarie  per le attivita' socio-sanitarie e per i piani di
zona;
      c) adottare  strumenti  per la semplificazione amministrativa e
per   il   controllo   di  gestione  atti  a  valutare  l'efficienza,
l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
      d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di
quelli di cui all'Art. 11, comma 2;
      e) garantire  ai  cittadini  i  diritti  di  partecipazione  al
controllo  di  qualita'  dei  servizi,  secondo le modalita' previste
dagli statuti comunali;
      f) elaborare  ed  adottare,  mediante  accordo  di programma, i
piani  di zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati
in   sede   di   programmazione   regionale,  al  fine  di  garantire
l'integrazione  del sistema dei servizi sociali con la collaborazione
di tutti i soggetti, pubblici e di quelli previsti dall'Art. 1, comma
5,  della  legge  n.  328/2000 che possano concorrere alla gestione e
allo sviluppo;
      g) adottare la carta dei servizi di cui all'art. 13 della legge
n.  328/2000  e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla
verifica della qualita' dei servizi.