Art. 13. Funzioni dei comuni 1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti piu' funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Ai comuni, oltre ai compiti gia' trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'Art. 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e legge regionale n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attivita': a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorita' e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli enti e delle organizzazioni di cui all'Art. 1, comma 2 della presente legge; b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'Art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonche' delle attivita' assistenziali gia' di competenza delle province, ai sensi dell'Art. 8, comma 5, legge n. 328/2000, con le modalita' stabilite dalla presente legge regionale; c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle comunita' di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'Art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge; d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo Art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale; e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali; f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'Art. 2, comma 3, della legge n. 328/2000. 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i comuni provvedono a: a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettivita' locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocita' tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria; b) coordinare programmi e attivita' degli enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalita' fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attivita' volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende sanitarie per le attivita' socio-sanitarie e per i piani di zona; c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni; d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'Art. 11, comma 2; e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualita' dei servizi, secondo le modalita' previste dagli statuti comunali; f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e di quelli previsti dall'Art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo; g) adottare la carta dei servizi di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualita' dei servizi.