Art. 13.
Funzioni dei comuni
1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e
concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono
esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti piu'
funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini,
secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
2. Ai comuni, oltre ai compiti gia' trasferiti a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
alle funzioni attribuite ai sensi dell'Art. 132, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e legge regionale n. 34/2002,
attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettano,
nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata
dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante
gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attivita':
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema
locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorita' e dei
settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse
umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli enti e delle
organizzazioni di cui all'Art. 1, comma 2 della presente legge;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei
limiti di cui all'Art. 6, comma 2, lettera b), della legge n.
328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonche'
delle attivita' assistenziali gia' di competenza delle province, ai
sensi dell'Art. 8, comma 5, legge n. 328/2000, con le modalita'
stabilite dalla presente legge regionale;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi
sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e
delle comunita' di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a
gestione pubblica o degli enti di cui all'Art. 1, comma 5, della
legge n. 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente
legge;
d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali
presso i comuni singoli o associati, anche con personale di cui al
successivo Art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale;
e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli
ambiti territoriali;
f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni
per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui
all'Art. 2, comma 3, della legge n. 328/2000.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i comuni provvedono a:
a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle
collettivita' locali tramite forme innovative di collaborazione per
lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la
reciprocita' tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attivita' degli enti che operano
nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalita' fissate
dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che
realizzano attivita' volte all'integrazione sociale ed intese con le
aziende sanitarie per le attivita' socio-sanitarie e per i piani di
zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e
per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza,
l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di
quelli di cui all'Art. 11, comma 2;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al
controllo di qualita' dei servizi, secondo le modalita' previste
dagli statuti comunali;
f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i
piani di zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati
in sede di programmazione regionale, al fine di garantire
l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione
di tutti i soggetti, pubblici e di quelli previsti dall'Art. 1, comma
5, della legge n. 328/2000 che possano concorrere alla gestione e
allo sviluppo;
g) adottare la carta dei servizi di cui all'art. 13 della legge
n. 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla
verifica della qualita' dei servizi.