Art. 14. Funzioni del terzo settore 1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del terzo settore gli organismi non lucrativi di utilita' sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato ed alti soggetti privati non a scopo di lucro. 2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidarieta', la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea. 3. La Regione Calabria, in attuazione dell'Art. 5 della legge n. 328/2000 ed alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'Art. 5 della legge n. 328/2000», provvedera', entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'Art. 8, comma 2, legge n. 328/2000, a definire le modalita' per: a) promuovere il miglioramento della qualita' dei servizi e degli interventi definendo altresi' i requisiti specifici di qualita'; b) favorire la pluralita' di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa; c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacita' progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore; d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali; e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi piu' rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale. 4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinera', altresi', le modalita' per l'acquisto da parte dei comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare: a) le modalita' per garantire una adeguata pubblicita' del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale; b) le modalita' per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate. 5. I comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'Art. 11 della legge n. 328/2000 e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi: a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento; b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti; c) delle modalita' adottate per il «turn over» degli operatori; d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunita'; f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza ed assistenza. 6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinera', altresi', le modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali. 7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e legge 28 dicembre 2001, n. 448, in quanto applicabili. Con delibera di giunta regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.