Art. 14.
                     Funzioni del terzo settore
    1.  Ai  fini  della  presente  legge, si considerano soggetti del
terzo  settore  gli  organismi non lucrativi di utilita' sociale, gli
organismi    della   cooperazione,   le   cooperative   sociali,   le
organizzazioni  di  volontariato,  le  associazioni  e  gli  enti  di
promozione  sociale,  le  fondazioni,  gli  enti di patronato ed alti
soggetti privati non a scopo di lucro.
    2.  La  Regione  Calabria riconosce e promuove il ruolo del terzo
settore  nella  programmazione,  progettazione  e  realizzazione  del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine,
per  favorire l'attuazione del principio di sussidarieta', la Regione
e  gli  enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al
piano  regionale  ed  ai  piani  di  zona,  promuovono  azioni per il
sostegno  e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore
anche  attraverso  politiche  formative  ed  interventi per l'accesso
agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
    3.  La Regione Calabria, in attuazione dell'Art. 5 della legge n.
328/2000  ed  alla  luce del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  recante  «Atto  di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona previsti dall'Art. 5 della legge
n.  328/2000»,  provvedera',  entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge, con specifico atto di indirizzo e nei
modi  previsti dall'Art. 8, comma 2, legge n. 328/2000, a definire le
modalita' per:
      a) promuovere  il  miglioramento  della  qualita' dei servizi e
degli   interventi   definendo  altresi'  i  requisiti  specifici  di
qualita';
      b) favorire  la  pluralita' di servizi e delle prestazioni, nel
rispetto    dei    principi    di   trasparenza   e   semplificazione
amministrativa;
      c)  favorire  l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali
che  consentano  la  piena espressione della capacita' progettuale ed
organizzativa dei soggetti del terzo settore;
      d) favorire    forme    di   coprogettazione   promosse   dalle
amministrazioni  pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i
soggetti   del   terzo   settore  per  l'individuazione  di  progetti
sperimentali   ed   innovativi   al  fine  di  affrontare  specifiche
problematiche sociali;
      e) definire  adeguati  processi di consultazione con i soggetti
del  terzo  settore  e  con  i  loro  organismi  piu' rappresentativi
riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.
    4.  Con  l'atto  di  indirizzo  di  cui  al  comma 2 del presente
articolo,  la  Regione Calabria disciplinera', altresi', le modalita'
per  l'acquisto  da  parte  dei  comuni  dei  servizi  ed  interventi
organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:
      a) le  modalita'  per  garantire  una  adeguata pubblicita' del
presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;
      b) le  modalita' per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di
servizi  autorizzati  ai  sensi dell'Art. 11 della legge n. 328/2000,
che  si  dichiarano  disponibili ad offrire servizi richiesti secondo
tariffe e caratteristiche qualitative concordate.
    5.  I  comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui
acquistare  o  ai  quali  affidare  l'erogazione dei servizi sociali,
fermo  restando  l'Art.  11  della  legge  n.  328/2000  e procedendo
all'aggiudicazione  dei  servizi  secondo  il  criterio  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  ed  in  nessun  caso  adottando il
criterio  del  massimo  ribasso,  dovranno  tenere conto dei seguenti
elementi:
      a) dell'esperienza  maturata  nei  settori  e  nei  servizi  di
riferimento;
      b) della  formazione,  della  qualificazione  e dell'esperienza
professionale degli operatori coinvolti;
      c) delle modalita' adottate per il «turn over» degli operatori;
      d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
      e) della   conoscenza  degli  specifici  problemi  sociali  del
territorio e delle risorse sociali della comunita';
      f) del   rispetto  dei  trattamenti  economici  previsti  dalla
contrattazione  collettiva  e delle norme in materia di previdenza ed
assistenza.
    6.  Con  l'atto  di  indirizzo  di  cui  al  comma 2 del presente
articolo,  la  Regione Calabria disciplinera', altresi', le modalita'
per   valorizzare  l'apporto  del  volontariato  nell'erogazione  dei
servizi sociali.
    7.  Per  l'aggiudicazione  si rinvia ai criteri di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e legge 28 dicembre 2001, n. 448, in
quanto applicabili. Con delibera di giunta regionale saranno indicati
i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.