Art. 14.
Funzioni del terzo settore
1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del
terzo settore gli organismi non lucrativi di utilita' sociale, gli
organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le
organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di
promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato ed alti
soggetti privati non a scopo di lucro.
2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del terzo
settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine,
per favorire l'attuazione del principio di sussidarieta', la Regione
e gli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al
piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il
sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore
anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso
agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
3. La Regione Calabria, in attuazione dell'Art. 5 della legge n.
328/2000 ed alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona previsti dall'Art. 5 della legge
n. 328/2000», provvedera', entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei
modi previsti dall'Art. 8, comma 2, legge n. 328/2000, a definire le
modalita' per:
a) promuovere il miglioramento della qualita' dei servizi e
degli interventi definendo altresi' i requisiti specifici di
qualita';
b) favorire la pluralita' di servizi e delle prestazioni, nel
rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione
amministrativa;
c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali
che consentano la piena espressione della capacita' progettuale ed
organizzativa dei soggetti del terzo settore;
d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle
amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i
soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti
sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche
problematiche sociali;
e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti
del terzo settore e con i loro organismi piu' rappresentativi
riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.
4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente
articolo, la Regione Calabria disciplinera', altresi', le modalita'
per l'acquisto da parte dei comuni dei servizi ed interventi
organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:
a) le modalita' per garantire una adeguata pubblicita' del
presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;
b) le modalita' per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di
servizi autorizzati ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 328/2000,
che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo
tariffe e caratteristiche qualitative concordate.
5. I comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui
acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali,
fermo restando l'Art. 11 della legge n. 328/2000 e procedendo
all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa ed in nessun caso adottando il
criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti
elementi:
a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di
riferimento;
b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza
professionale degli operatori coinvolti;
c) delle modalita' adottate per il «turn over» degli operatori;
d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del
territorio e delle risorse sociali della comunita';
f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla
contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza ed
assistenza.
6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente
articolo, la Regione Calabria disciplinera', altresi', le modalita'
per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei
servizi sociali.
7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e legge 28 dicembre 2001, n. 448, in
quanto applicabili. Con delibera di giunta regionale saranno indicati
i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.