Art. 9. C o m p e t e n z e 1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attivita' sociosanitaria. La programmazione e' effettuata sulla base dei piani di zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo Art. 17, che coincidono con i distretti sanitari, gia' operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unita' operative servizi sociali che afferiscono al dipartimento area servizi sociali, delle rispettive aziende sanitarie territoriali, in ciascun ambito gli enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge n. 328/2000. A tal fine la Regione, di concerto con gli enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli enti locali, attraverso la Conferenza regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli enti locali, provvede alle concertazioni con le organizzazioni del terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori. 2. I comuni e gli enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'Art. 1, comma 2, della presente legge. 3. I comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno; con particolare riferimento a quelli inseriti nei progetti obiettivo sanitari e sociali. 4. I comuni e le province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'Art. 1, comma 5, legge n. 328/2000.