Art. 9.
C o m p e t e n z e
1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi
sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli
interventi con particolare riferimento all'attivita' sociosanitaria.
La programmazione e' effettuata sulla base dei piani di zona prodotti
dagli ambiti territoriali, di cui al successivo Art. 17, che
coincidono con i distretti sanitari, gia' operanti per le prestazioni
sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le
unita' operative servizi sociali che afferiscono al dipartimento area
servizi sociali, delle rispettive aziende sanitarie territoriali, in
ciascun ambito gli enti locali devono comunque assicurare le
prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge n. 328/2000. A
tal fine la Regione, di concerto con gli enti locali, determina gli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli
interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli
interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di
programmazione in raccordo con gli enti locali, attraverso la
Conferenza regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e
socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire
l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La
Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli enti locali,
provvede alle concertazioni con le organizzazioni del terzo settore,
dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.
2. I comuni e gli enti locali programmano, progettano e
realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso
la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali,
coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti
dall'Art. 1, comma 2, della presente legge.
3. I comuni progettano e realizzano la rete o il sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi
e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio
sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i
soggetti in bisogno; con particolare riferimento a quelli inseriti
nei progetti obiettivo sanitari e sociali.
4. I comuni e le province, nel quadro delle rispettive
competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla
promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei
soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi
sociali di cui all'Art. 1, comma 5, legge n. 328/2000.