Art. 8.
                    Ambiti territoriali ottimali
    1.  Al  fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi
sanitari,  la Regione individua gli ambiti territoriali dei distretti
sanitari  o  di  multipli  degli  stessi quale ambito ottimale per la
gestione  del  sistema  integrato  degli  interventi  e  dei  servizi
sociali.
    2.  Gli  ambiti  territoriali  per  la  gestione dei servizi sono
definiti  tramite  forme  di  concertazione tra la Regione e gli enti
locali  con le medesime modalita' previste per la predisposizione del
piano regionale di cui all'Art. 16 ed in raccordo con le ASL.
    3.  Gli  ambiti  territoriali  ottimali  sono definiti sulla base
delle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle singole
zone  e  delle  peculiarita'  dei  bisogni delle zone medesime, fermo
restando  il  principio  generale  della  coincidenza  con gli ambiti
territoriali sottesi ai distretti sanitari esistenti.