Art. 8. Ambiti territoriali ottimali 1. Al fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi sanitari, la Regione individua gli ambiti territoriali dei distretti sanitari o di multipli degli stessi quale ambito ottimale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. 2. Gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sono definiti tramite forme di concertazione tra la Regione e gli enti locali con le medesime modalita' previste per la predisposizione del piano regionale di cui all'Art. 16 ed in raccordo con le ASL. 3. Gli ambiti territoriali ottimali sono definiti sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle singole zone e delle peculiarita' dei bisogni delle zone medesime, fermo restando il principio generale della coincidenza con gli ambiti territoriali sottesi ai distretti sanitari esistenti.