Art. 9. Forme gestionali 1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalita' delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'Art. 8. 2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia e' idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali. 3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono piu' idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega all'ASL, le cui modalita' gestionali vengono definite con l'atto di delega. 4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attivita' secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonche', in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo in riferimento al personale dipendente. 5. Le attivita' sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e dell'eta' evolutiva nonche' per adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, le attivita' di formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate. I soggetti gestori assicurano le attivita' sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attivita' sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.