Art. 9.
                          Forme gestionali
    1.   La   Regione  individua  nella  gestione  associata,  ed  in
particolare  in  quella  consortile,  la  forma  idonea  a  garantire
l'efficacia  e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di
competenza  dei  comuni  e  prevede  incentivi  finanziari  a  favore
dell'esercizio  associato  delle  funzioni  e  della erogazione della
totalita'  delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali
ottimali di cui all'Art. 8.
    2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia
e'  idonea  a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e
dei servizi sociali.
    3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le
forme  associative  previste dalla legislazione vigente che ritengono
piu'  idonee  ad  assicurare  una  ottimale realizzazione del sistema
integrato  degli  interventi  e servizi sociali, compresa la gestione
associata tramite delega all'ASL, le cui modalita' gestionali vengono
definite con l'atto di delega.
    4.  Gli  enti  gestori  istituzionali che esercitano le attivita'
secondo  le  forme  associative  di cui al comma 3 applicano, qualora
previsto  dai  rispettivi  statuti, le norme relative all'ordinamento
finanziario  e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo
18  agosto  2000,  n.  267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali), nonche', in quanto applicabili, le norme di cui
al  titolo  IV  del  medesimo  decreto  legislativo in riferimento al
personale dipendente.
    5.  Le  attivita'  sociali  a  rilievo  sanitario  per  la tutela
materno-infantile e dell'eta' evolutiva nonche' per adulti ed anziani
con   limitazione   dell'autonomia,   le   attivita'   di  formazione
professionale  del  personale  dei  servizi sociali e quelle relative
all'autorizzazione,  accreditamento  e  vigilanza sui servizi e sulle
strutture  sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi
dei  commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL
delegate.  I  soggetti  gestori  assicurano  le  attivita'  sociali a
rilievo  sanitario garantendone l'integrazione, su base distrettuale,
con  le attivita' sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad
elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.