Art. 10.
                Soggetti ed attivita' convenzionabili
    1.  Il  servizio  puo'  avvalersi  delle  associazioni,  mediante
convenzioni,  per  lo svolgimento delle attivita' di cui all'Art. 13,
comma   24  della  legge  regionale  15 maggio  2002,  n.  13,  anche
nell'ambito delle misure per la tutela dei rifugiati e dei profughi.
    2.  In  assenza  di  progetti di sostegno attivati dai comuni, ai
sensi  dell'Art. 3, comma 2, lettera a), il servizio e' autorizzato a
rinnovare  le  convenzioni  per la prosecuzione delle attivita' e dei
servizi   con   le   associazioni  gia'  operanti  ed  alle  medesime
condizioni.