Art. 32.
Disposizioni  particolari  per  l'IPAB  "Istituto  degli Innocenti di
                              Firenze"
    1.  L'Istituto  degli Innocenti di Firenze, costituito quale IPAB
ai  sensi  della  1.6972/1890,  sulla  base  delle disposizioni della
presente  legge  si  trasforma  in  azienda  pubblica di servizi alla
persona  alla  quale  si  applicano le disposizioni del capo II della
presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
    2.  In  considerazione  dell'attivita'  svolta  avente un rilievo
regionale  e  nazionale, le funzioni di cui agli articoli 14 e 23 per
l'Istituto   degli  linnocenti  di  Firenze  trasformato  in  azienda
pubblica  di  ervizi  alla  persona  sono esercitate direttamente dal
presidente della giunta regionale.
    3.  La  nomina  della maggioranza  dei  membri  del  consiglio di
amministrazione  dell'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato
in  azienda  pubblica di servizi alla persona compete alla Regione ed
e'  effettuata ai sensi dello statuto regionale vigente ll'atto della
nomina.  Il presidente del consiglio di amministrazione e' eletto tra
i membri nominati dalla Regione.
    4.  Per  l'Istituto  degli  Innocepti  di  Firenze trasformato in
azienda pubblica di servizi alla persona, due membri del collegio dei
revisori sono nominati dal Consiglio regionale.
    5. All'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda
pubblica   di   servizi  all  persona  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni   della   legge   regionale   20 marzo   2000,   n.   31
(Partecipazione    dell'Istituto    degli    Innocenti   di   Firenze
all'attuazione  delle politiche regionali di promozione e di sostegno
rivolte all'infanzia e all'adolescenza).