Art. 32. Disposizioni particolari per l'IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze" 1. L'Istituto degli Innocenti di Firenze, costituito quale IPAB ai sensi della 1.6972/1890, sulla base delle disposizioni della presente legge si trasforma in azienda pubblica di servizi alla persona alla quale si applicano le disposizioni del capo II della presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. 2. In considerazione dell'attivita' svolta avente un rilievo regionale e nazionale, le funzioni di cui agli articoli 14 e 23 per l'Istituto degli linnocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di ervizi alla persona sono esercitate direttamente dal presidente della giunta regionale. 3. La nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona compete alla Regione ed e' effettuata ai sensi dello statuto regionale vigente ll'atto della nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione e' eletto tra i membri nominati dalla Regione. 4. Per l'Istituto degli Innocepti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona, due membri del collegio dei revisori sono nominati dal Consiglio regionale. 5. All'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi all persona continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza).