Art. 33.
                          Norme transitorie
    1.  Nel  termine di centoventi iorni dall'entrata in vigore della
presente legge, alle istanze di estinzione, presentate dalle IPAB non
oltre la data dell'entrata in vigore della presente legge, continuano
ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 31 dicembre 1982,
n.  96  (Procedure  amministrative per l'estinzione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza).
    2.  I  consigli  di  amministraziqne ed i collegi dei revisori in
carica  all'atto  della  trasformazione  delle  IPAB decadono decorsi
centoventi  giorni  dalla  data  in cui e' approvata dalla Regione la
traformazione  in  aziende  pubbliche  di  servizi  alla persona o in
persone giuridiche di diritto privato.