Art. 33. Norme transitorie 1. Nel termine di centoventi iorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle istanze di estinzione, presentate dalle IPAB non oltre la data dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96 (Procedure amministrative per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). 2. I consigli di amministraziqne ed i collegi dei revisori in carica all'atto della trasformazione delle IPAB decadono decorsi centoventi giorni dalla data in cui e' approvata dalla Regione la traformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.