Art. 34.
                         Clausola valutativa
    1.  Entro  un anno dall'entrata in vigore della presente legge la
giunta  regionale presenta al consiglio regionale ed alle commissioni
consiliari  competenti  una  relazione  che  evidenzi  l'entita'  dei
procedimenti  attivati  di  cui all'art. 2, commi 1 e 2 e l'eventuale
contenzioso fra le IPAB ed i comuni.
    2.  Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la
giunta  regionale presenta al consiglio regionale ed alle commissioni
consiliari  competenti una relazione che evidenzi le trasformazioni e
le estinzioni avvenute.