Art. 34. Clausola valutativa 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzi l'entita' dei procedimenti attivati di cui all'art. 2, commi 1 e 2 e l'eventuale contenzioso fra le IPAB ed i comuni. 2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzi le trasformazioni e le estinzioni avvenute.