Art. 35.
                        A b r o g a z i o n i
    1.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge e'
abrogato  l'art.  21  della  legge  regionale  3 ottobre  1997, a. 72
(Organizzazione  e  programmazione di un sistema di cittadinanza e di
pari   opportunita':   riordino  dei  servizi  socio-assistenziali  e
socio-sanitari integrati).
    2.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge e'
abrogata  la  legge  regionale  31 dicembre  1982,  n.  96 (Procedure
amministrative   per  l'estinzione  delle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza).
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.

                              PASSALEVA

      Firenze, 3 agosto 2004

La  presente  legge  e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 27 luglio 2004, designato con decreto del Presidente della
giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.