Art. 35. A b r o g a z i o n i 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'art. 21 della legge regionale 3 ottobre 1997, a. 72 (Organizzazione e programmazione di un sistema di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati). 2. Alla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96 (Procedure amministrative per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. PASSALEVA Firenze, 3 agosto 2004 La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2004, designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.