Art. 12.
                          Norma finanziaria
    1.  Al finanziamento del fondo provinciale per il servizio civile
concorrono risorse provinciali, statali e comunitarie.
    2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante gli stanziamenti del fondo provinciale per
il  servizio  civile  di  cui all'Art. 8, comma 1, nonche' tramite le
risorse  previste  nelle  leggi  di settore in cui si inseriscono gli
interventi.