Art. 14.
                      Regolamento d'esecuzione
    1. Con regolamento d'esecuzione sono disciplinati:
      a) i  benefici previsti a favore dei volontari, quali i crediti
formativi   per  la  formazione  universitaria  e  professionale,  il
riconoscimento   del   servizio  civile  nei  concorsi  pubblici,  le
agevolazioni  nel  collocamento  sul mercato del lavoro nonche' nella
fruizione   dei   servizi  pubblici  di  trasporto,  le  riduzioni  a
manifestazioni culturali e sportive;
      b) le  modalita' e i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui
all'Art. 7;
      c) i controlli volti ad assicurare il rispetto delle condizioni
previste dalla presente legge;
      d) i  criteri di approvazione dei progetti ed interventi di cui
all'Art. 11.