Art. 14. Regolamento d'esecuzione 1. Con regolamento d'esecuzione sono disciplinati: a) i benefici previsti a favore dei volontari, quali i crediti formativi per la formazione universitaria e professionale, il riconoscimento del servizio civile nei concorsi pubblici, le agevolazioni nel collocamento sul mercato del lavoro nonche' nella fruizione dei servizi pubblici di trasporto, le riduzioni a manifestazioni culturali e sportive; b) le modalita' e i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'Art. 7; c) i controlli volti ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla presente legge; d) i criteri di approvazione dei progetti ed interventi di cui all'Art. 11.