Art. 15. Norme finali 1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'Art. 8 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, sono aggiunte le seguenti lettere i) e j): «i) formulare proposte intese a promuovere il servizio civile volontario in provincia; j) esprimere parere sulle proposte programmatiche e sulla formazione dei volontari.» 2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'Art. 8 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e' aggiunta la seguente lettera: «e) tre rappresentanti degli enti di servizio civile.» La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 19 ottobre 2004 DURNWALDER