Art. 15.
                            Norme finali
    1.  Dopo  la  lettera  h)  del  comma  1  dell'Art. 8 della legge
provinciale  1° luglio 1993, n. 11, sono aggiunte le seguenti lettere
i) e j):
    «i) formulare  proposte  intese  a  promuovere il servizio civile
volontario in provincia;
    j) esprimere   parere   sulle  proposte  programmatiche  e  sulla
formazione dei volontari.»
    2.  Dopo  la  lettera  d)  del  comma  3  dell'Art. 8 della legge
provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e' aggiunta la seguente lettera:
    «e) tre rappresentanti degli enti di servizio civile.»
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.

      Bolzano, 19 ottobre 2004

                             DURNWALDER