Art. 13. Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della provincia 1. In caso di interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in contrasto con il medesimo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con le prescrizioni del piano urbanistico territoriale o del piano territoriale di coordinamento provinciale, o comunque con' la normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la provincia puo' disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite, previo invito al comune ad adempiere entro il termine fissato dalla provincia stessa. Il provvedimento di demolizione e' adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilita' dell'intervento. 2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione e' notificato al titolare del permesso, al proprietario, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento e' comunicato inoltre al comune. 3. La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per elimnare le ragioni della difformita', ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino. 4. Con il provvedimento che dispone la rimessa in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un termine entro il quale i responsabili dell'abuso sono tenuti a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la provincia dispone l'esecuzione in danno dei lavori. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'Art. 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004, realizzati in assenza di denuncia di inizio attivita' o in contrasto con il titolo abilitativo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell'esecuzione dei lavori in assenza di denuncia di inizio attivita' o alla data della dichiarazione di cui al comma 1 dell'Art. 21 della predetta legge regionale.