Art. 13.
Sospensione  o  demolizione  di  interventi  abusivi  da  parte della
                              provincia
    1.   In  caso  di  interventi  eseguiti  in  assenza  del  titolo
abilitativo  o  in  contrasto  con  il medesimo o con le prescrizioni
degli  strumenti  urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con
le  prescrizioni  del  piano  urbanistico  territoriale  o  del piano
territoriale   di  coordinamento  provinciale,  o  comunque  con'  la
normativa   urbanistico-edilizia,   qualora   il   comune  non  abbia
provveduto  entro  i termini stabiliti, la provincia puo' disporre la
sospensione  o  la demolizione delle opere eseguite, previo invito al
comune  ad adempiere entro il termine fissato dalla provincia stessa.
Il  provvedimento  di demolizione e' adottato entro cinque anni dalla
dichiarazione di agibilita' dell'intervento.
    2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione e' notificato
al  titolare  del  permesso,  al  proprietario,  al  committente,  al
costruttore  e  al  direttore  dei lavori. Lo stesso provvedimento e'
comunicato inoltre al comune.
    3.  La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi
dalla  data  della  notifica  entro  i  quali sono adottate le misure
necessarie per elimnare le ragioni della difformita', ovvero, ove non
sia possibile, per la rimessa in pristino.
    4.  Con  il provvedimento che dispone la rimessa in pristino o la
demolizione  delle  opere  e'  assegnato  un termine entro il quale i
responsabili  dell'abuso  sono  tenuti a procedere, a proprie spese e
senza   pregiudizio   delle  sanzioni  penali,  alla  esecuzione  del
provvedimento  stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la provincia
dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli  interventi  di cui all'Art. 20, comma 1, lettera a) della legge
regionale  n.  1/2004,  realizzati  in  assenza di denuncia di inizio
attivita'  o  in  contrasto  con  il  titolo  abilitativo  o  con  le
prescrizioni   degli   strumenti   urbanistici   o   della  normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento dell'esecuzione dei lavori in
assenza   di   denuncia   di  inizio  attivita'  o  alla  data  della
dichiarazione  di  cui  al  comma 1 dell'Art. 21 della predetta legge
regionale.