Art. 10. Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze 1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. 2. In almeno un cimitero del comune e' presente un giardino delle rimembranze. 3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. 4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.