Art. 10.
       Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze

    1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un
cinerario  comune  per  la  conservazione  di ossa, provenienti dalle
esumazioni  o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione
di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi,
parti  anatomiche  riconoscibili  ed ossa, per le quali il defunto, i
suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad
altra destinazione.
    2. In almeno un cimitero del comune e' presente un giardino delle
rimembranze.
    3.  Il  cinerario  e  l'ossario  comune  sono  costituiti  da  un
manufatto,  anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo
e  realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma
indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
    4.  Periodicamente,  per  far  spazio a nuove immissioni, le ossa
contenute  nell'ossario  comune  vengono  calcinate in crematorio. Le
ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.