Art. 10.
Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze
1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un
cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle
esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione
di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi,
parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i
suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad
altra destinazione.
2. In almeno un cimitero del comune e' presente un giardino delle
rimembranze.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un
manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo
e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma
indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa
contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le
ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.