Art. 6.
                          Piani cimiteriali

    1.  Ogni  comune  e'  tenuto  a  predisporre  uno  o  piu'  piani
cimiteriali,  per  i  cimiteri  esistenti o da realizzare, al fine di
rispondere  alle  necessita'  di  sepoltura  nell'arco  dei vent'anni
successivi  all'approvazione  dei  piani  stessi,  tenuto conto degli
obblighi previsti dall'Art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
della legge regionale.
    2.  I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL
competente  per  territorio  e  l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente  (ARPA).  I  piani  sono  revisionati ogni dieci anni e
comunque   ogni  qualvolta  si  registrano  variazioni  rilevanti  di
elementi presi in esame dal piano.
    3.  I  pareri  di  cui  al  comma  2 devono essere espressi entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
    4.  Le  aree  cimiteriali  e  le  relative zone di rispetto, come
individuate  dai  piani  cimiteriali,  sono  recepite dallo strumento
urbanistico.
    5.  Gli  elementi  da  considerare  per  la  redazione  dei piani
cimiteriali sono:
      a)  l'andamento  medio  della  mortalita'  nell'area di propria
competenza  territoriale  sulla  base  di dati statistici dell'ultimo
decennio e di adeguate proiezioni locali;
      b)  la  ricettivita'  della struttura esistente, distinguendo i
posti  per  sepolture  a  sistema  di inumazione e di tumulazione, in
rapporto anche alla durata delle concessioni;
      c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di
sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
      d) la necessita' di creare maggiore disponibilita' di sepolture
nei  cimiteri  esistenti  a  seguito,  ove  possibile,  di  una  piu'
razionale  utilizzazione  delle aree e dei manufatti, del recupero di
tombe  abbandonate,  dell'applicazione  delle  deroghe  ai criteri di
utilizzo  di  manufatti, individuate nel presente regolamento e della
realizzazione di loculi aerati;
      e)  le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero
a tutela monumentale, nonche' i monumenti funerari di pregio, per cui
prevedere la conservazione o il restauro;
      f)   la   necessita'   di   ridurre  o  abbattere  le  barriere
architettoniche  e  favorire  la  sicurezza  dei  visitatori  e degli
operatori cimiteriali;
      g)  la  necessita'  di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e
per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del
cimitero;
      h)  la  necessita'  di garantire adeguata dotazione di impianti
idrici   e  servizi  igienici  per  il  personale  addetto  e  per  i
visitatori;
      i)  la  necessita'  di  adeguamento delle strutture cimiteriali
alle prescrizioni del presente regolamento.
    6.  Nella redazione del piano cimiteriale e' prevista un'area per
l'inumazione,  di  superficie minima tale da comprendere un numero di
fosse  pari  o  superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate
nel   normale   periodo   di   rotazione  degli  ultimi  dieci  anni,
incrementate  del  cinquanta  per  cento; se il tempo di rotazione e'
stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di
fosse viene calcolato proporzionalmente.
    7.  Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma
6  non  si  devono  considerare  le  sepolture di cadaveri di persone
professanti  religioni  per  le  quali  non  e' prevista l'esumazione
ordinaria.
    8.  Nel  caso  in  cui un comune disponga di due o piu' cimiteri,
l'area  destinata  all'inumazione  puo'  anche essere garantita in un
solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo
quanto fissato nel comma 6.
    9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono
riportati nell'allegato 1.