Art. 6. Piani cimiteriali 1. Ogni comune e' tenuto a predisporre uno o piu' piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessita' di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'Art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale. 2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano. 3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico. 5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono: a) l'andamento medio della mortalita' nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali; b) la ricettivita' della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni; d) la necessita' di creare maggiore disponibilita' di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una piu' razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati; e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonche' i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro; f) la necessita' di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali; g) la necessita' di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero; h) la necessita' di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori; i) la necessita' di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento. 6. Nella redazione del piano cimiteriale e' prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione e' stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. 7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non e' prevista l'esumazione ordinaria. 8. Nel caso in cui un comune disponga di due o piu' cimiteri, l'area destinata all'inumazione puo' anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6. 9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.