Art. 6.
Piani cimiteriali
1. Ogni comune e' tenuto a predisporre uno o piu' piani
cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di
rispondere alle necessita' di sepoltura nell'arco dei vent'anni
successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli
obblighi previsti dall'Art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL
competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e
comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di
elementi presi in esame dal piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come
individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento
urbanistico.
5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani
cimiteriali sono:
a) l'andamento medio della mortalita' nell'area di propria
competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo
decennio e di adeguate proiezioni locali;
b) la ricettivita' della struttura esistente, distinguendo i
posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in
rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di
sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
d) la necessita' di creare maggiore disponibilita' di sepolture
nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una piu'
razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di
tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di
utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della
realizzazione di loculi aerati;
e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero
a tutela monumentale, nonche' i monumenti funerari di pregio, per cui
prevedere la conservazione o il restauro;
f) la necessita' di ridurre o abbattere le barriere
architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli
operatori cimiteriali;
g) la necessita' di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e
per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del
cimitero;
h) la necessita' di garantire adeguata dotazione di impianti
idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i
visitatori;
i) la necessita' di adeguamento delle strutture cimiteriali
alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Nella redazione del piano cimiteriale e' prevista un'area per
l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di
fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate
nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni,
incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione e'
stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di
fosse viene calcolato proporzionalmente.
7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma
6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone
professanti religioni per le quali non e' prevista l'esumazione
ordinaria.
8. Nel caso in cui un comune disponga di due o piu' cimiteri,
l'area destinata all'inumazione puo' anche essere garantita in un
solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo
quanto fissato nel comma 6.
9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono
riportati nell'allegato 1.