Art. 8.
                    Zona di rispetto cimiteriale

    1.  I  cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di
altezza  non  inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati
dall'abitato  mediante la zona di rispetto prevista dall'Art. 338 del
regio  decreto  27 luglio  1934,  n,  1265  (Testo  unico delle leggi
sanitarie).
    2.  La  zona  di  rispetto  ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed
all'interno  di  essa  valgono  i  vincoli  definiti  dalla normativa
nazionale vigente.
    3.  La  zona di rispetto puo' essere ridotta fino ad un minimo di
50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione
e'  deliberata  dal  comune  solo  a  seguito dell'adozione del piano
cimiteriale  di  cui  all'Art.  6  o  di  sua revisione. Internamente
all'area  minima di 50 metri possono essere realizzati esclusivamente
aree  a verde, parcheggi e relativa viabilita' e servizi connessi con
l'attivita'  cimiteriale  compatibili con il decoro e la riservatezza
del luogo.
    4.  Per  i  cimiteri  di  guerra valgono le norme stabilite dalla
legge  4 dicembre  1956,  n.  1428  (Modifica dell'Art. 338 del testo
unico  delle  leggi  sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934  n.  1265,  per  l'esenzione  dal  vincolo edilizio dei cimiteri
militari di guerra).