Art. 8. Zona di rispetto cimiteriale 1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'Art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n, 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). 2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente. 3. La zona di rispetto puo' essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione e' deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'Art. 6 o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilita' e servizi connessi con l'attivita' cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo. 4. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'Art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra).