Art. 8.
Zona di rispetto cimiteriale
1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di
altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati
dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'Art. 338 del
regio decreto 27 luglio 1934, n, 1265 (Testo unico delle leggi
sanitarie).
2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed
all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa
nazionale vigente.
3. La zona di rispetto puo' essere ridotta fino ad un minimo di
50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione
e' deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano
cimiteriale di cui all'Art. 6 o di sua revisione. Internamente
all'area minima di 50 metri possono essere realizzati esclusivamente
aree a verde, parcheggi e relativa viabilita' e servizi connessi con
l'attivita' cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza
del luogo.
4. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'Art. 338 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934 n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri
militari di guerra).