Art. 9. Strutture cimiteriali 1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze. 2. Il deposito mortuario e' illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori. 3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile. 4. E' garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue. 5. L'uso del deposito mortuario e' generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessita' del comune o del gestore del cimitero. 6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.