Art. 9.
                        Strutture cimiteriali

    1.  Ogni  cimitero  ha  un  deposito  per  l'eventuale  sosta dei
feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del
seppellimento  o  in  caso  del  loro  trasferimento  temporaneo  per
motivate esigenze.
    2. Il deposito mortuario e' illuminato e dotato di acqua corrente
e  di  sistemi  naturali  o artificiali, che garantiscono un adeguato
ricambio di aria e un abbattimento degli odori.
    3.  Il  pavimento  e  le  pareti  sono  di  materiale  facilmente
lavabile.
    4.  E'  garantito  lo  scolo  delle  acque  di  lavaggio,  il cui
allontanamento  e  scarico  avvengono  nel  rispetto  della normativa
nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.
    5. L'uso del deposito mortuario e' generalmente a titolo oneroso,
secondo  quanto  stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo
il  caso  in cui l'uso sia determinato da necessita' del comune o del
gestore del cimitero.
    6.  Nell'area  cimiteriale  possono  essere  realizzate  chiese o
strutture  similari  per  il  culto,  per  i funerali civili e per lo
svolgimento delle esequie prima della sepoltura.