Art. 9.
Strutture cimiteriali
1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei
feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del
seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per
motivate esigenze.
2. Il deposito mortuario e' illuminato e dotato di acqua corrente
e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato
ricambio di aria e un abbattimento degli odori.
3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente
lavabile.
4. E' garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui
allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.
5. L'uso del deposito mortuario e' generalmente a titolo oneroso,
secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo
il caso in cui l'uso sia determinato da necessita' del comune o del
gestore del cimitero.
6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o
strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo
svolgimento delle esequie prima della sepoltura.