Art. 11. Programma annuale degli interventi 1. La giunta regionale, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto di ogni anno, approva il programma annuale degli interventi in materia di sostegno all'informazione locale, valevole per l'anno successivo. 2. La giunta regionale, nel programma di cui al comma 1, stabilisce altresi', anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, il dettaglio delle spese ammissibili e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10. 3. La deliberazione di cui al comma 1 e' pubblicata nel Bollettino ufficiale. 4. I contenuti del programma sono preventivamente sottoposti al parere della commissione tecnica per l'informazione di cui all'Art. 7. 5. Ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale, in occasione della presentazione del disegno di legge di bilancio, il programma di cui al comma 1.