Art. 11.
                 Programma annuale degli interventi

    1.  La  giunta  regionale, con deliberazione da adottare entro il
31 agosto di ogni anno, approva il programma annuale degli interventi
in  materia  di sostegno all'informazione locale, valevole per l'anno
successivo.
    2.  La  giunta  regionale,  nel  programma  di  cui  al  comma 1,
stabilisce  altresi',  anche  in  relazione  alle risorse finanziarie
disponibili,  il  dettaglio  delle  spese ammissibili e i criteri per
l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10.
    3.  La  deliberazione  di  cui  al  comma  1  e'  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale.
    4.  I  contenuti del programma sono preventivamente sottoposti al
parere  della  commissione tecnica per l'informazione di cui all'Art.
7.
    5. Ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale,
in occasione della presentazione del disegno di legge di bilancio, il
programma di cui al comma 1.