Art. 12. Soggetti beneficiari 1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 le microimprese e le piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente, che esercitano attivita' editoriali e radiotelevisive e che: a) hanno sede operativa in Valle d'Aosta; b) editano una testata giornalistica: 1) regolarmente registrata presso il tribunale ai sensi della normativa vigente in materia di stampa e di editoria; 2) prevalentemente dedicata all'informazione sulla realta' sociale, economica e culturale valdostana; 3) diffusa prevalentemente nel territorio regionale; 4) di periodicita' almeno mensile per le attivita' editoriali della carta stampata e di periodicita' quotidiana per le radio, le televisioni, le agenzie di stampa e le testate giornalistiche telematiche; 5) presente sul mercato regionale da almeno dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di concessione dei contributi di cui all'Art. 13; 6) nel cui organico redazionale risulta personale giornalistico assunto con regolare contratto di categoria; c) si impegnano a rispettare le norme vigenti in materia di trasparenza pubblicitaria. 2. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a comunicare l'iscrizione, ove prevista, al registro degli operatori di comunicazione, di cui alla delibera dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, e successive modificazioni, nonche' qualora siano costituite in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, ovvero l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute.