Art. 13. Procedure per la concessione dei contributi. Non cumulabilita' 1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10, le imprese di cui all'Art. 12 presentano annualmente, entro il 31 ottobre, alla struttura competente domanda di concessione dei contributi per l'anno successivo, relativa all'attivita' editoriale di ogni testata giornalistica che soddisfa i requisiti di cui all'Art. 12, comma 1, lettera b). 2. Le domande sono compilate utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla struttura competente ed approvati con provvedimento del dirigente della medesima struttura. 3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la struttura competente, sentita la commissione tecnica per l'informazione di cui all'Art. 7, provvede all'istruttoria delle domande; 4. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale. 5. I contributi sono liquidati ed erogati semestralmente con provvedimento del dirigente della struttura competente, a saldo, previa verifica della regolarita' della documentazione prodotta. 6. I contributi concessi ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della presente legge non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. A tal fine, il richiedente e' tenuto a dichiarare all'atto della presentazione della domanda, di non aver beneficiato o di non aver richiesto di beneficiare di altri interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto di contributo.