Art. 13.
   Procedure per la concessione dei contributi. Non cumulabilita'

    1.  Per  ottenere i contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10, le
imprese  di  cui  all'Art.  12  presentano  annualmente,  entro il 31
ottobre,   alla  struttura  competente  domanda  di  concessione  dei
contributi  per  l'anno successivo, relativa all'attivita' editoriale
di  ogni  testata  giornalistica  che  soddisfa  i  requisiti  di cui
all'Art. 12, comma 1, lettera b).
    2.  Le  domande  sono  compilate utilizzando gli appositi modelli
predisposti dalla struttura competente ed approvati con provvedimento
del dirigente della medesima struttura.
    3.  Entro  sessanta  giorni  dalla scadenza del termine di cui al
comma  1, la struttura competente, sentita la commissione tecnica per
l'informazione  di  cui  all'Art.  7,  provvede all'istruttoria delle
domande;
    4.  I  contributi  sono  concessi  con deliberazione della giunta
regionale.
    5.  I  contributi  sono  liquidati  ed erogati semestralmente con
provvedimento  del  dirigente  della  struttura  competente, a saldo,
previa verifica della regolarita' della documentazione prodotta.
    6.  I contributi concessi ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della
presente  legge  non  sono  cumulabili  con altri interventi pubblici
concessi  per  le  medesime iniziative. A tal fine, il richiedente e'
tenuto  a  dichiarare  all'atto della presentazione della domanda, di
non  aver beneficiato o di non aver richiesto di beneficiare di altri
interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto di contributo.