Art. 14. Alienazione, mutamento e sostituzione dei beni 1. Il soggetto beneficiario dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 e' obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di contributo separatamente dalla testata giornalistica per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili. 2. Il vincolo sugli immobili e' reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio. 3. Qualora il soggetto beneficiario del contributo, prima della scadenza dei periodi di cui al comma 1, per la sopravvenuta impossibilita' del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, intenda alienare i detti beni o mutarne la destinazione d'uso, propone apposita istanza alla struttura competente. 4. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati e' concessa con deliberazione della giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire l'ammontare delle agevolazioni concesse, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui ha beneficiato del contributo. 5. L'autorizzazione puo' prevedere anche una restituzione parziale del contributo, purche' proporzionale al periodo di effettivo utilizzo del bene, che comunque non puo' essere inferiore a un anno per i beni mobili e a cinque anni per i beni immobili. L'autorizzazione puo' prevedere inoltre eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi. 6. La restituzione non e' dovuta nel caso di sostituzione dei beni mobili oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, per i quali non e' richiesto un nuovo contributo, purche' la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente, sentita la commissione tecnica per l'informazione di cui all'Art. 7.