Art. 14.
           Alienazione, mutamento e sostituzione dei beni

    1.   Il   soggetto   beneficiario  dei  contributi  di  cui  agli
articoli 8,   9   e 10  e'  obbligato  a  mantenere  la  destinazione
dichiarata  e  a  non  alienare o cedere i beni oggetto di contributo
separatamente  dalla  testata  giornalistica per un periodo di cinque
anni,  decorrente  dalla  data di acquisto o di ultimazione, nel caso
delle  iniziative  correlate alle spese concernenti beni mobili, e di
dieci  anni,  decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel
caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.
    2.  Il vincolo sugli immobili e' reso pubblico a cura e spese del
soggetto  beneficiario  mediante  trascrizione  presso  l'ufficio dei
registri immobiliari competente per territorio.
    3.  Qualora  il soggetto beneficiario del contributo, prima della
scadenza  dei  periodi  di  cui  al  comma  1,  per  la  sopravvenuta
impossibilita'  del  mantenimento  della  destinazione dichiarata dei
beni   finanziati,  intenda  alienare  i  detti  beni  o  mutarne  la
destinazione   d'uso,   propone   apposita   istanza  alla  struttura
competente.
    4.   L'autorizzazione   al  mutamento  di  destinazione  d'uso  o
all'alienazione  anticipata  dei  beni  finanziati  e'  concessa  con
deliberazione  della  giunta  regionale.  Entro sessanta giorni dalla
comunicazione   dell'autorizzazione,  il  soggetto  beneficiario  del
contributo  deve  restituire l'ammontare delle agevolazioni concesse,
maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata
del  tasso  ufficiale  di  riferimento, relativa al periodo in cui ha
beneficiato del contributo.
    5.   L'autorizzazione   puo'  prevedere  anche  una  restituzione
parziale   del   contributo,  purche'  proporzionale  al  periodo  di
effettivo utilizzo del bene, che comunque non puo' essere inferiore a
un  anno  per  i  beni  mobili  e  a cinque anni per i beni immobili.
L'autorizzazione  puo'  prevedere  inoltre  eventuali  condizioni  di
rateizzazione  della  somma da restituire, in un periodo comunque non
superiore a dodici mesi.
    6.  La  restituzione  non  e' dovuta nel caso di sostituzione dei
beni mobili oggetto di contributo con altri beni della stessa natura,
per  i  quali  non  e'  richiesto  un  nuovo  contributo,  purche' la
sostituzione  sia  preventivamente  autorizzata  dal  dirigente della
struttura    competente,   sentita   la   commissione   tecnica   per
l'informazione di cui all'Art. 7.