Art. 15.
                          C o n t r o l l i

    1.  Alla struttura competente sono demandati compiti di controllo
che  la  stessa puo' disporre in qualsiasi momento, anche a campione,
sulle  iniziative  oggetto di contributo, allo scopo di verificare lo
stato  di  attuazione,  il  rispetto  degli  obblighi  previsti dalla
presente  legge  e  dal  provvedimento  di  concessione,  nonche'  la
veridicita'   delle  dichiarazioni  e  delle  informazioni  rese  dai
soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo.
    2.  Per consentire lo svolgimento delle attivita' di controllo di
cui  al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede
e   agli   impianti   delle  imprese  interessate,  nonche'  ad  ogni
documentazione necessaria.