Art. 15. C o n t r o l l i 1. Alla struttura competente sono demandati compiti di controllo che la stessa puo' disporre in qualsiasi momento, anche a campione, sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonche' la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo. 2. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonche' ad ogni documentazione necessaria.