Art. 16.
                       Revoca degli interventi

    1.  I  contributi  sono  revocati  con deliberazione della giunta
regionale qualora il soggetto beneficiario:
      a) non adempia l'obbligo di cui all'Art. 14, comma 1;
      b) non  completi le iniziative per le quali sono stati concessi
i   contributi   entro  un  anno  dalla  data  del  provvedimento  di
concessione;
      c) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto
a quanto stabilito nel provvedimento di concessione.
    2.  La  revoca  del  contributo  e'  altresi disposta qualora dai
controlli  effettuati emerga la non veridicita' delle dichiarazioni e
delle  informazioni  rese  dal  soggetti  beneficiari  al  fine della
concessione del contributo medesimo o il venir meno anche di uno solo
dei requisiti di cui all'Art. 12.
    3.  La  revoca  dell'intervento  comporta l'obbligo di restituire
alla  Regione  l'intero  importo  del  contributo,  maggiorato  degli
interessi  calcolati  con  le  modalita' di cui all'Art. 14, comma 4,
entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.
Con  il  provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni
di  rateizzazione  della  somma da restituire, in un periodo comunque
non superiore a dodici mesi.
    4. La revoca dell'intervento puo' essere disposta anche in misura
parziale, purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato.
    5.  La  mancata restituzione, dell'intervento entro il termine di
cui  al  comma  3 comporta il divieto per il soggetto inadempiente di
beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge,
per  un  periodo  di  cinque anni, decorrente dalla comunicazione del
provvedimento di revoca.