Art. 16. Revoca degli interventi 1. I contributi sono revocati con deliberazione della giunta regionale qualora il soggetto beneficiario: a) non adempia l'obbligo di cui all'Art. 14, comma 1; b) non completi le iniziative per le quali sono stati concessi i contributi entro un anno dalla data del provvedimento di concessione; c) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto stabilito nel provvedimento di concessione. 2. La revoca del contributo e' altresi disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese dal soggetti beneficiari al fine della concessione del contributo medesimo o il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'Art. 12. 3. La revoca dell'intervento comporta l'obbligo di restituire alla Regione l'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati con le modalita' di cui all'Art. 14, comma 4, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi. 4. La revoca dell'intervento puo' essere disposta anche in misura parziale, purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato. 5. La mancata restituzione, dell'intervento entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.