Art. 8.
Interventi  per  l'adeguamento  logistico  strumentale  e tecnologico
                     delle attivita' informative

    1.  La  Regione,  nei  limiti  della  disponibilita' di bilancio,
sostiene   finanziariamente   le   iniziative  volte  all'adeguamento
logistico,     strumentale     e    tecnologico    delle    attivita'
dell'informazione svolte sul territorio regionale.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a
fondo  perso,  nella  misura  massima  del  30  per cento della spesa
ammessa, per gli investimenti relativi a:
      a) acquisto,  ristrutturazione  e adeguamento di locali, per un
importo  massimo nel triennio di Euro 75.000 per impresa, concedibili
in tre rate annuali di importo non superiore a Euro 25.000;
      b) acquisto    di   automezzi   esclusivamente   funzionali   e
dimensionati all'attivita' informativa;
      c) acquisto  di  tecnologie  e arredi esclusivamente funzionali
all'attivita' informativa e redazionale;
      d) acquisto  di  tecnologie  informatiche, hardware e software,
esclusivamente funzionali all'attivita' informativa e redazionale.