Art. 8. Interventi per l'adeguamento logistico strumentale e tecnologico delle attivita' informative 1. La Regione, nei limiti della disponibilita' di bilancio, sostiene finanziariamente le iniziative volte all'adeguamento logistico, strumentale e tecnologico delle attivita' dell'informazione svolte sul territorio regionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perso, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa, per gli investimenti relativi a: a) acquisto, ristrutturazione e adeguamento di locali, per un importo massimo nel triennio di Euro 75.000 per impresa, concedibili in tre rate annuali di importo non superiore a Euro 25.000; b) acquisto di automezzi esclusivamente funzionali e dimensionati all'attivita' informativa; c) acquisto di tecnologie e arredi esclusivamente funzionali all'attivita' informativa e redazionale; d) acquisto di tecnologie informatiche, hardware e software, esclusivamente funzionali all'attivita' informativa e redazionale.