Art. 9.
   Interventi per il sostegno del sistema dell'informazione locale

    1.  La  Regione,  nei  limiti  della  disponibilita' di bilancio,
favorisce   il   funzionamento   dell'informazione   locale  scritta,
radiotelevisiva e telematica con la concessione di contributi a fondo
perso:
      a) nella  misura massima del 20 per cento delle spese sostenute
per acquisto di carta, per servizi di stampa e di impaginazione e per
la distribuzione;
      b) nella  misura  massima del 20 per cento delle spese relative
alla produzione di programmi radiofonici e televisivi di informazione
locale,    l'affitto    e   l'assistenza   tecnica   per   postazioni
radiotelevisive  necessarie  per  la  realizzazione  di  programmi di
informazione  locale,  l'acquisto  di  supporti magnetici e digitali,
audio e video;
      c) nella  misura  massima  del 30 per cento e, comunque, per un
importo  non  superiore  a  Euro  10.000  per  abbonamento ad agenzie
giornalistiche di informazione regionale valdostana;
      d) per  l'impiego  delle  lingue  francese, franco-provenzale e
walser  nella  misura di Euro 6.000 per una quota di almeno il 10 per
cento  e  di ulteriori Euro 10.000 al raggiungimento di una quota del
20 per cento sul totale degli articoli, dei notiziari radiotelevisivi
e  dei programmi di produzione diretta realizzati nel corso dell'anno
cui il contributo si riferisce.