Art. 9. Interventi per il sostegno del sistema dell'informazione locale 1. La Regione, nei limiti della disponibilita' di bilancio, favorisce il funzionamento dell'informazione locale scritta, radiotelevisiva e telematica con la concessione di contributi a fondo perso: a) nella misura massima del 20 per cento delle spese sostenute per acquisto di carta, per servizi di stampa e di impaginazione e per la distribuzione; b) nella misura massima del 20 per cento delle spese relative alla produzione di programmi radiofonici e televisivi di informazione locale, l'affitto e l'assistenza tecnica per postazioni radiotelevisive necessarie per la realizzazione di programmi di informazione locale, l'acquisto di supporti magnetici e digitali, audio e video; c) nella misura massima del 30 per cento e, comunque, per un importo non superiore a Euro 10.000 per abbonamento ad agenzie giornalistiche di informazione regionale valdostana; d) per l'impiego delle lingue francese, franco-provenzale e walser nella misura di Euro 6.000 per una quota di almeno il 10 per cento e di ulteriori Euro 10.000 al raggiungimento di una quota del 20 per cento sul totale degli articoli, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati nel corso dell'anno cui il contributo si riferisce.