Art. 14.
                       Albo delle associazioni
    La Regione riconosce e sostiene le funzioni sociali, culturali ed
assistenziali svolte dalle associazioni, federazioni e confederazioni
che  operano all'estero ed in Italia fuori Regione con proprie sedi e
strutture   a   qualsiasi  titolo  disponibili  e  con  carattere  di
continuita' a favore degli emigrati e delle loro famiglie.
    A tal fine e' istituito presso l'ufficio emigrazione della giunta
regionale l'albo delle associazioni degli emigrati e delle rispettive
federazioni e confederazioni.
    A tale albo, suddiviso in due sezioni, sono iscritte:
      sezione I: associazioni che operano all'estero con propria sede
in favore degli emigrati abruzzesi e delle loro famiglie;
      sezione II: associazioni che operano in Italia fuori Regione in
favore degli emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.