Art. 17. Contributi straordinari Alle associazioni, federazioni e confederazioni di cui al precedente Art. 2, lettere b) e c), la giunta regionale concede contributi straordinari per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con il programma ed in relazione alle disponibilita' individuate dal programma di cui all'Art. 9, e, comunque, in misura non superiore all'80% della spesa ammessa a contributo. Per detti progetti e' consentita, per comprovate necessita', l'anticipazione fino all'80% del contributo concesso.