Art. 18. Consiglieri regionali 1. Lo status di consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione. I consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta del consiglio. 2. I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato. 3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 4. I consiglieri presentano proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione. 5. Le indennita' dei consiglieri sono stabilite con legge regionale.