Art. 18.
                        Consiglieri regionali

    1.  Lo  status  di consigliere regionale si acquisisce al momento
della  proclamazione.  I  consiglieri  entrano  nell'esercizio  delle
proprie funzioni alla prima seduta del consiglio.
    2.  I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le
proprie funzioni senza vincolo di mandato.
    3.  I  consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
    4.  I  consiglieri  presentano proposte di legge, interrogazioni,
interpellanze,   mozioni,   ordini   del   giorno   e   proposte   di
deliberazione.
    5.  Le  indennita'  dei  consiglieri  sono  stabilite  con  legge
regionale.