Art. 13. Progetto definitivo 1. Il progetto definitivo di cui all'Art. 12, comma 2, lettera g) e' redatto da tecnici abilitati, ciascuno per le rispettive competenze, nel rispetto dei criteri e delle previsioni del PRAE e comprende almeno i seguenti elaborati: a) relazione geologica e geotecnica; b) relazione ecologica; c) relazione tecnica illustrativa; d) computo metrico estimativo; e) elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica. 2. Nel caso di attivita' estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'Art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2000, il progetto di cui al comma 1 e' redatto nel rispetto del provvedimento di cui all'Art. 5-bis, comma 16, della legge regionale n. 2/2000 per l'intera superficie del giacimento di cui e' stata riconosciuta la disponibilita'. 3. Nel caso di cui al comma 2, qualora sia prevista una durata di coltivazione del giacimento superiore a dieci anni, il progetto definitivo e' redatto per stralci funzionali di durata non superiore a dieci anni.