Art. 13.
                         Progetto definitivo
    1. Il progetto definitivo di cui all'Art. 12, comma 2, lettera g)
e'   redatto   da  tecnici  abilitati,  ciascuno  per  le  rispettive
competenze,  nel  rispetto  dei criteri e delle previsioni del PRAE e
comprende almeno i seguenti elaborati:
      a) relazione geologica e geotecnica;
      b) relazione ecologica;
      c) relazione tecnica illustrativa;
      d) computo metrico estimativo;
      e) elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica.
    2. Nel  caso  di  attivita' estrattiva per il soddisfacimento del
fabbisogno   ordinario  di  cui  all'Art.  8,  comma 1,  della  legge
regionale  n.  2/2000,  il  progetto di cui al comma 1 e' redatto nel
rispetto  del  provvedimento  di  cui all'Art. 5-bis, comma 16, della
legge  regionale  n. 2/2000 per l'intera superficie del giacimento di
cui e' stata riconosciuta la disponibilita'.
    3. Nel caso di cui al comma 2, qualora sia prevista una durata di
coltivazione  del  giacimento  superiore  a  dieci  anni, il progetto
definitivo  e' redatto per stralci funzionali di durata non superiore
a dieci anni.