Art. 16. Relazione tecnica 1. La relazione tecnica di cui all'Art. 13, comma 1, lettera c) descrive dettagliatamente: a) la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area d'intervento e sul circostante territorio, con particolare riguardo ai vincoli condizionanti di cui all'Art. 5, comma 6, della legge regionale n. 2/2000, anche con stralci della normativa e di elaborati grafici di piani territoriali generali e di settore vigenti; b) le tecniche e modalita' di escavazione e ricomposizione ambientale adottate, con specifico riferimento alla suddivisione dell'area di cava in fasi e lotti di coltivazione, superfici volumi e tempi di svolgimento di ciascuna attivita'; c) il quadro riepilogativo, distinto per fasi e lotti, delle quantita' di materiali estratti con indicati superfici e volumi del: 1) terreno agrario o vegetale; 2) materiale di scoperta; 3) materiale di scarto; 4) materiale di cava utile; 5) materiale estratto totale di cui alle lettere precedenti; d) il quadro riepilogativo, distinto per fasi e lotti, delle quantita' di materiali utilizzati nelle opere di ricomposizione con indicati superfici e volumi di: 1) terre e rocce da scavo, ai sensi dell'Art. 6, comma 7, lettera a) della legge regionale n. 2/2000, con indicate qualita' e provenienza; 2) materiale di scoperta o di scarto provenienti dalla stessa attivita' di cava o da altre attivita' autorizzate, ai sensi dell'Art. 6, comma 7, lettera b) della legge regionale n. 2/2000 con indicate qualita' e provenienza; 3) materiale proveniente dalle attivita' di frantumazione selezione lavaggio provenienti dalla stessa attivita' di cava o da altre attivita' autorizzate, ai sensi dell'Art. 6, comma 7, lettera c) della legge regionale n. 2/2000 con indicate qualita' e provenienza; 4) terreno agrario o vegetale, qualita' e provenienza; 5) materiale di riporto totale di cui alle lettere precedenti; e) le modalita' di accantonamento del materiale estratto con particolare riferimento al terreno agrario o vegetale, che in ogni caso deve formare adeguati cumuli atti a preservarne le caratteristiche agro-pedologiche; f) le modalita' di movimentazione interna stoccaggio lavorazione trasformazione dei materiali estratti in particolare piste e rampe di accesso ai fronti di scavo, viabilita' interna, la complessiva organizzazione dei lavori e del ciclo produttivo; g) le caratteristiche degli impianti e dei macchinari per l'estrazione dei materiali di cava la prima lavorazione e trasformazione dei prodotti di cava; h) le caratteristiche del materiale di cava, con specifico riferimento alle categorie di materiali indicate all'Art. 12, comma 2, della legge regionale n. 2/2000, la destinazione d'uso, gli impianti o le industrie cui sono destinati, la prevista durata dell'attivita' di cava in relazione alla capacita' produttiva e alle esigenze degli impianti o delle industrie; i) le caratteristiche della rete viaria esterna esistente, della verifica della sua idoneita' ad essere impiegata a servizio dell'attivita' di cava e della eventuale proposta di interventi tesi a mitigare l'impatto del traffico pesante derivante dall'attivita' stessa; j) le caratteristiche delle opere di recupero ambientale, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione con particolare riferimento alle singole fasi o lotti di coltivazione, ai tempi di attuazione e relativi costi, della destinazione finale dell'area e sua compatibilita' con l'ambiente e il territorio circostante. Al fine di assicurare le funzioni idrauliche e idrogeologiche precedentemente svolte dai terreni oggetto di attivita' di cava si dovranno utilizzare materiali idonei e compatibili a tale scopo. k) le caratteristiche delle opere di compensazione di cui all'Art. 6, comma 4, della legge regionale n. 2/2000; l) le modalita' di attuazione, in relazione alle diverse fasi e lotti di coltivazione, degli interventi e del programma di manutenzione di cui alla relazione ecologica; m) le opere e gli accorgimenti adottati al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dallo svolgimento dell'attivita' estrattiva, con particolare riferimento alla presenza di vincoli condizionanti di cui all'Art. 5, comma 6, della legge regionale n. 2/2000, e alla mitigazione degli impatti derivanti dalle attivita' di lavorazione dei materiali estratti ubicati all'interno o all'esterno dell'area di cava. 2. Nel caso di interventi di ampliamento o completamento di cave in esercizio la relazione tecnica descrive il quadro autorizzativo dell'attivita' di cava dei connessi o correlati impianti di lavorazione o trasformazione ubicati all'interno o all'esterno dell'area di cava. 3. Nel caso di attivita' di cava per il fabbisogno ordinario, la relazione di cui al comma 1 deve illustrare la rispondenza dell'intervento al provvedimento di riconoscimento della disponibilita' del giacimento di cui all'Art. 5-bis, comma 16, della legge regionale n. 2/2000 e della congruita' dell'eventuale suddivisione per stralci funzionali del progetto.