Art. 16.
                          Relazione tecnica
    1. La  relazione  tecnica di cui all'Art. 13, comma 1, lettera c)
descrive dettagliatamente:
      a) la  natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti
sull'area  d'intervento e sul circostante territorio, con particolare
riguardo  ai  vincoli condizionanti di cui all'Art. 5, comma 6, della
legge  regionale  n.  2/2000,  anche con stralci della normativa e di
elaborati  grafici  di  piani  territoriali  generali  e  di  settore
vigenti;
      b) le  tecniche  e  modalita'  di  escavazione e ricomposizione
ambientale  adottate,  con  specifico  riferimento  alla suddivisione
dell'area di cava in fasi e lotti di coltivazione, superfici volumi e
tempi di svolgimento di ciascuna attivita';
      c) il  quadro  riepilogativo,  distinto per fasi e lotti, delle
quantita' di materiali estratti con indicati superfici e volumi del:
        1) terreno agrario o vegetale;
        2) materiale di scoperta;
        3) materiale di scarto;
        4) materiale di cava utile;
        5) materiale estratto totale di cui alle lettere precedenti;
      d) il  quadro  riepilogativo,  distinto per fasi e lotti, delle
quantita'  di  materiali utilizzati nelle opere di ricomposizione con
indicati superfici e volumi di:
        1) terre  e  rocce  da  scavo, ai sensi dell'Art. 6, comma 7,
lettera a)  della  legge regionale n. 2/2000, con indicate qualita' e
provenienza;
        2) materiale di scoperta o di scarto provenienti dalla stessa
attivita'  di  cava  o  da  altre  attivita'  autorizzate,  ai  sensi
dell'Art.  6, comma 7, lettera b) della legge regionale n. 2/2000 con
indicate qualita' e provenienza;
        3) materiale  proveniente  dalle  attivita'  di frantumazione
selezione  lavaggio  provenienti  dalla stessa attivita' di cava o da
altre   attivita'   autorizzate,   ai  sensi  dell'Art.  6,  comma 7,
lettera c)  della  legge  regionale n. 2/2000 con indicate qualita' e
provenienza;
        4) terreno agrario o vegetale, qualita' e provenienza;
        5) materiale   di   riporto   totale   di  cui  alle  lettere
precedenti;
      e) le  modalita'  di  accantonamento del materiale estratto con
particolare  riferimento  al  terreno agrario o vegetale, che in ogni
caso   deve   formare   adeguati   cumuli   atti   a  preservarne  le
caratteristiche agro-pedologiche;
      f) le    modalita'   di   movimentazione   interna   stoccaggio
lavorazione  trasformazione  dei  materiali  estratti  in particolare
piste  e  rampe di accesso ai fronti di scavo, viabilita' interna, la
complessiva organizzazione dei lavori e del ciclo produttivo;
      g) le  caratteristiche  degli  impianti  e  dei  macchinari per
l'estrazione   dei   materiali   di   cava  la  prima  lavorazione  e
trasformazione dei prodotti di cava;
      h) le  caratteristiche  del  materiale  di  cava, con specifico
riferimento   alle  categorie  di  materiali  indicate  all'Art.  12,
comma 2,  della legge regionale n. 2/2000, la destinazione d'uso, gli
impianti  o  le  industrie  cui  sono  destinati,  la prevista durata
dell'attivita'  di cava in relazione alla capacita' produttiva e alle
esigenze degli impianti o delle industrie;
      i) le  caratteristiche  della  rete  viaria  esterna esistente,
della  verifica  della  sua  idoneita' ad essere impiegata a servizio
dell'attivita'  di cava e della eventuale proposta di interventi tesi
a  mitigare  l'impatto  del traffico pesante derivante dall'attivita'
stessa;
      j) le  caratteristiche  delle opere di recupero ambientale, sia
durante  che  al  termine  dei lavori di coltivazione con particolare
riferimento  alle  singole  fasi o lotti di coltivazione, ai tempi di
attuazione  e  relativi  costi, della destinazione finale dell'area e
sua  compatibilita'  con  l'ambiente  e il territorio circostante. Al
fine   di   assicurare   le   funzioni  idrauliche  e  idrogeologiche
precedentemente  svolte  dai  terreni oggetto di attivita' di cava si
dovranno utilizzare materiali idonei e compatibili a tale scopo.
      k) le  caratteristiche  delle  opere  di  compensazione  di cui
all'Art. 6, comma 4, della legge regionale n. 2/2000;
      l) le modalita' di attuazione, in relazione alle diverse fasi e
lotti   di   coltivazione,   degli  interventi  e  del  programma  di
manutenzione di cui alla relazione ecologica;
      m) le  opere e gli accorgimenti adottati al fine di minimizzare
gli  impatti sull'ambiente derivanti dallo svolgimento dell'attivita'
estrattiva,  con  particolare  riferimento  alla  presenza di vincoli
condizionanti  di  cui  all'Art. 5, comma 6, della legge regionale n.
2/2000, e alla mitigazione degli impatti derivanti dalle attivita' di
lavorazione  dei materiali estratti ubicati all'interno o all'esterno
dell'area di cava.
    2. Nel  caso di interventi di ampliamento o completamento di cave
in  esercizio  la  relazione tecnica descrive il quadro autorizzativo
dell'attivita'   di   cava  dei  connessi  o  correlati  impianti  di
lavorazione   o  trasformazione  ubicati  all'interno  o  all'esterno
dell'area di cava.
    3. Nel  caso di attivita' di cava per il fabbisogno ordinario, la
relazione   di   cui   al  comma 1  deve  illustrare  la  rispondenza
dell'intervento    al    provvedimento    di   riconoscimento   della
disponibilita'  del giacimento di cui all'Art. 5-bis, comma 16, della
legge   regionale   n.   2/2000  e  della  congruita'  dell'eventuale
suddivisione per stralci funzionali del progetto.