Art. 17.
           Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori
    1.  L'ufficio  regionale  competente  in  materia di cave dispone
annualmente    un    sopralluogo   obbligatorio   per   la   verifica
dell'attuazione  delle  opere  di  ripristino  ambientale  ed  adotta
eventualmente i provvedimenti del caso.
    2.    Ultimati    i   lavori   di   coltivazione,   il   titolare
dell'autorizzazione  deve chiedere al competente ufficio regionale di
accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto
nel  provvedimento  di  autorizzazione con particolare riferimento ai
lavori di ripristino ambientale.
    3.  Il  sopralluogo  di  verifica  viene  effettuato dall'ufficio
competente in materia di cave, di concerto con la struttura regionale
competente  in  materia  di  beni  ambientali, con un funzionario del
coordinamento  provinciale  del  Corpo  forestale  dello  Stato e col
responsabile   del   servizio  tecnico  del  comune  interessato.  Le
risultanze  della  verifica,  in  unico verbale, sono sottoscritto da
ciascuno dei partecipanti.
    4.   L'ufficio   regionale  competente  dichiara  definitivamente
cessata   la  coltivazione  disponendo  lo  svincolo  della  garanzia
prestata  nei  successivi  trenta  giorni, ovvero provvede secondo le
disposizioni  del  titolo  IV  della  presente  legge, contestando le
violazioni  riscontrate  ed intima al titolare di provvedere entro un
congruo  termine  alla  regolare  esecuzione delle opere necessarie a
soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione
nonche' quelli di ripristino ambientale.
    5.  Le  spese  delle operazioni di accertamento sono a carico del
richiedente e vengono liquidate dalle amministrazioni di appartenenza
dei soggetti di cui al comma 3.
    6.  La  dichiarazione  di  cessazione  di  cui  al  comma  4,  e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise e comunicata
al  comune interessato ed all'ufficio regionale competente in materia
di cave per l'aggiornamento del catasto.
    7.  Il  procedimento  di  cui ai commi precedenti e' obbligatorio
anche   in  presenza  di  una  domanda  di  proroga,  nel  qual  caso
l'accertamento negativo preclude la concessione della proroga.