Art. 17. Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori 1. L'ufficio regionale competente in materia di cave dispone annualmente un sopralluogo obbligatorio per la verifica dell'attuazione delle opere di ripristino ambientale ed adotta eventualmente i provvedimenti del caso. 2. Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione deve chiedere al competente ufficio regionale di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione con particolare riferimento ai lavori di ripristino ambientale. 3. Il sopralluogo di verifica viene effettuato dall'ufficio competente in materia di cave, di concerto con la struttura regionale competente in materia di beni ambientali, con un funzionario del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato e col responsabile del servizio tecnico del comune interessato. Le risultanze della verifica, in unico verbale, sono sottoscritto da ciascuno dei partecipanti. 4. L'ufficio regionale competente dichiara definitivamente cessata la coltivazione disponendo lo svincolo della garanzia prestata nei successivi trenta giorni, ovvero provvede secondo le disposizioni del titolo IV della presente legge, contestando le violazioni riscontrate ed intima al titolare di provvedere entro un congruo termine alla regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione nonche' quelli di ripristino ambientale. 5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono liquidate dalle amministrazioni di appartenenza dei soggetti di cui al comma 3. 6. La dichiarazione di cessazione di cui al comma 4, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise e comunicata al comune interessato ed all'ufficio regionale competente in materia di cave per l'aggiornamento del catasto. 7. Il procedimento di cui ai commi precedenti e' obbligatorio anche in presenza di una domanda di proroga, nel qual caso l'accertamento negativo preclude la concessione della proroga.