Art. 27.
                 Approvazione del Progetto esecutivo
    1.  L'esecuzione delle opere per la costruzione degli impianti e'
subordinata  alla  preventiva  approvazione  regionale  dei  relativi
progetti  esecutivi  riguardanti anche le infrastrutture accessorie e
complementari da parte del servizio competente.
    2.  In  sede  di  approvazione  del progetto, oltre alla verifica
della  conformita'  e  della  corrispondenza  del progetto alle norme
tecniche  in  vigore,  sia generali che speciali, per ciascun tipo di
impianto  a  fune,  possono  essere  prescritte particolari modifiche
progettuali  in  relazione  alle speciali condizioni di impianto e di
esercizio delle varie parti fisse o mobili dell'intera costruzione.
    3.  Il  provvedimento di approvazione del progetto rilasciato dal
Servizio  competente  deve  contenere  la  fissazione  dei termini di
inizio e di ultimazione dei lavori.