Art. 27. Approvazione del Progetto esecutivo 1. L'esecuzione delle opere per la costruzione degli impianti e' subordinata alla preventiva approvazione regionale dei relativi progetti esecutivi riguardanti anche le infrastrutture accessorie e complementari da parte del servizio competente. 2. In sede di approvazione del progetto, oltre alla verifica della conformita' e della corrispondenza del progetto alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali, per ciascun tipo di impianto a fune, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell'intera costruzione. 3. Il provvedimento di approvazione del progetto rilasciato dal Servizio competente deve contenere la fissazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori.