Art. 28. Attuazione del progetto. Direzione dei lavori 1. L'esecuzione dei lavori deve avvenire secondo il progetto approvato, osservando le norme tecniche vigenti e le eventuali prescrizioni contenute nell'atto di approvazione. 2. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilita' di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori stessi devono essere previamente comunicati al servizio competente, il quale puo' disporre controlli e verifiche circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto presentato. 3. In particolare, il direttore dei lavori deve curare che l'opera venga realizzata in conformita' delle previsioni del progetto approvato, che i materiali impiegati siano idonei, che si ottemperi alle prescrizioni previste dalle leggi in vigore e a quanto altro disposto nelle norme di sicurezza vigenti. 4. Qualora sia contestata l'inosservanza delle norme, prescrizioni o modalita' di esecuzione di cui al presente articolo, il servizio competente ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la restituzione in pristino. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro trenta giorni dalla notificazione della stessa, il servizio competente non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi. 5. Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la restituzione in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali, all'esecuzione in danno dei lavori. 6. I controlli effettuati da parte del servizio competente per verificare la rispondenza delle costruzioni alle norme di legge e di regolamento vigenti non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilita' connesse alle loro funzioni in base alle vigenti norme. 7. Qualora nel corso della costruzione si intendano effettuare modifiche al progetto dell'impianto, si osserva quanto stabilito dall'Art. 19.