Art. 28.
            Attuazione del progetto. Direzione dei lavori
    1.  L'esecuzione  dei  lavori  deve  avvenire secondo il progetto
approvato,  osservando  le  norme  tecniche  vigenti  e  le eventuali
prescrizioni contenute nell'atto di approvazione.
    2.  I  lavori  di  costruzione  devono  essere  eseguiti sotto la
responsabilita'  di  un  ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel
relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e
la  data  di  inizio  dei  lavori  stessi  devono  essere previamente
comunicati al servizio competente, il quale puo' disporre controlli e
verifiche  circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge
e al progetto presentato.
    3.  In  particolare,  il  direttore  dei  lavori  deve curare che
l'opera venga realizzata in conformita' delle previsioni del progetto
approvato,  che  i materiali impiegati siano idonei, che si ottemperi
alle  prescrizioni  previste  dalle  leggi in vigore e a quanto altro
disposto nelle norme di sicurezza vigenti.
    4.   Qualora   sia   contestata   l'inosservanza   delle   norme,
prescrizioni  o  modalita' di esecuzione di cui al presente articolo,
il  servizio competente ordina l'immediata sospensione dei lavori con
riserva  dei  provvedimenti  che  risultino necessari per la modifica
delle  costruzioni  o  per  la  restituzione in pristino. L'ordine di
sospensione  cessa  di  avere  efficacia se entro trenta giorni dalla
notificazione della stessa, il servizio competente non abbia adottato
o notificato i provvedimenti definitivi.
    5.   Con   il   provvedimento   che  dispone  la  modifica  delle
costruzioni, la restituzione in pristino o la demolizione delle opere
e' assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere
a  sue  spese  e  senza  pregiudizio  delle sanzioni amministrative e
penali, all'esecuzione in danno dei lavori.
    6.  I  controlli  effettuati da parte del servizio competente per
verificare  la rispondenza delle costruzioni alle norme di legge e di
regolamento   vigenti   non   sollevano   il  progettista,  le  ditte
costruttrici   ed  il  direttore  dei  lavori  dalle  responsabilita'
connesse alle loro funzioni in base alle vigenti norme.
    7.  Qualora  nel  corso della costruzione si intendano effettuare
modifiche  al  progetto  dell'impianto,  si  osserva quanto stabilito
dall'Art. 19.