Art. 17.
               Abrogazioni e disposizioni transitorie

    1.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
previsto dall'Art. 15 sono abrogate le seguenti disposizioni:
      a) la  legge  provinciale  17 marzo  1988, n. 10 (Sostegno alla
cooperazione per lo sviluppo);
      b) gli  articoli da  1  a  6  della legge provinciale 29 aprile
1993, n. 14;
      c) l'Art. 26 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
      d) la   lettera r)   del   comma 1   dell'Art.  7  della  legge
provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
      e) la  lettera h)  del  comma 2  dell'Art.  21  del decreto del
Presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.
    2.  Alle  iniziative  della  provincia  gia'  avviate  alla  data
prevista  dal  comma 1  e  alle domande gia' presentate alla medesima
data  continua  ad  applicarsi la legge provinciale 17 marzo 1988, n.
10.