Art. 17. Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'Art. 15 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo); b) gli articoli da 1 a 6 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14; c) l'Art. 26 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4; d) la lettera r) del comma 1 dell'Art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3; e) la lettera h) del comma 2 dell'Art. 21 del decreto del Presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. 2. Alle iniziative della provincia gia' avviate alla data prevista dal comma 1 e alle domande gia' presentate alla medesima data continua ad applicarsi la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10.