Art. 18.
                      Disposizioni finanziarie

    1. Per contribuire a realizzare un ordinamento internazionale che
assicuri  la  pace  e la giustizia fra i popoli, la provincia destina
annualmente  alle attivita' di solidarieta' internazionale una quota,
non  inferiore  allo 0,25 per cento, delle entrate previste, al netto
delle  partite  di  giro,  dell'avanzo  e  dei  mutui  passivi per il
pareggio  finanziario  del bilancio, la cui entita' e' definita dalla
legge di bilancio.
    2.  La  provincia  e' autorizzata ad anticipare i fondi necessari
alla  realizzazione  degli  interventi  realizzati  avvalendosi della
collaborazione  dei  soggetti di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b),
nonche' degli interventi previsti dall'Art. 8, comma 1.
    3.  Per  i  fini  di  cui  agli articoli richiamati nell'allegata
tabella  A,  le  spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle
autorizzazioni  di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni
previste  nei  capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di
specificazione  del  bilancio  2005-2007 indicati nella tabella A, in
corrispondenza delle unita' previsionali di base di riferimento.
    4.   Per   il  triennio  2005-2007  alla  copertura  delle  nuove
o maggiori  spese  derivanti  dall'applicazione  di  questa  legge si
provvede  secondo le modalita' riportate nell'allegata tabella B. Per
gli  esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni
recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
      Trento, 15 marzo 2005
                               DELLAI

   (Omissis)