Art. 18. Disposizioni finanziarie 1. Per contribuire a realizzare un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli, la provincia destina annualmente alle attivita' di solidarieta' internazionale una quota, non inferiore allo 0,25 per cento, delle entrate previste, al netto delle partite di giro, dell'avanzo e dei mutui passivi per il pareggio finanziario del bilancio, la cui entita' e' definita dalla legge di bilancio. 2. La provincia e' autorizzata ad anticipare i fondi necessari alla realizzazione degli interventi realizzati avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b), nonche' degli interventi previsti dall'Art. 8, comma 1. 3. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2005-2007 indicati nella tabella A, in corrispondenza delle unita' previsionali di base di riferimento. 4. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalita' riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 15 marzo 2005 DELLAI (Omissis)