Art. 8.
                          F i n a l i t a'

    1.  Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle
province  sono  orientate,  nell'ambito  della  strategia di sviluppo
economico  e  di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari
opportunita', alle seguenti finalita':
      a) favorire  l'inserimento,  il  reinserimento e l'integrazione
lavorativa  delle  persone  in  condizioni  di svantaggio personale o
sociale  sul  mercato  del  lavoro,  con particolare riferimento alle
persone con disabilita';
      b) favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni
lavorative   continuative   e   stabili,  contrastando  le  forme  di
precarizzazione del lavoro;
      c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
      d)   sostenere   i   processi  di  mobilita'  territoriale  dei
lavoratori    al   fine   della   valorizzazione   delle   competenze
professionali e del loro reperimento;
      e) sostenere  i  processi  di trasformazione o riorganizzazione
economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o
in un miglioramento delle condizioni di lavoro;
      f) sostenere   il  reinserimento  lavorativo,  anche  in  forma
autonoma  o  associata,  dei  lavoratori  interessati  da processi di
riorganizzazione,  riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del
lavoro;
      g) sostenere  processi di recupero del livello occupazionale di
attivita' economiche e produttive nelle aree interessate da calamita'
naturali o altri eventi di carattere eccezionale;
      h) sostenere  processi  che,  nel  rispetto  della normativa in
materia  di  tutela  ambientale,  favoriscano  il  consolidamento sul
territorio  degli  insediamenti  produttivi  volti  al mantenimento o
incremento del livello occupazionale.
    2. La Regione e le province perseguono con la propria complessiva
programmazione,  nell'ambito delle rispettive competenze, le suddette
finalita'  anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o
di nuove imprese.