Art. 8. F i n a l i t a' 1. Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle province sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari opportunita', alle seguenti finalita': a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone con disabilita'; b) favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro; c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura; d) sostenere i processi di mobilita' territoriale dei lavoratori al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento; e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro; f) sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro; g) sostenere processi di recupero del livello occupazionale di attivita' economiche e produttive nelle aree interessate da calamita' naturali o altri eventi di carattere eccezionale; h) sostenere processi che, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, favoriscano il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi volti al mantenimento o incremento del livello occupazionale. 2. La Regione e le province perseguono con la propria complessiva programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, le suddette finalita' anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.